LEGGE 16 maggio 2014, n. 78 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

Coming into Force20 Maggio 2014
Published date19 Maggio 2014
Enactment Date16 Maggio 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/05/19/14G00089/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.114 del 19-05-2014
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 maggio 2014 NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34

All'articolo 1:

al comma 1:

l'alinea e' sostituito dal seguente: «Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

alla lettera a), numero 1), le parole: «o utilizzatore» sono soppresse, le parole: «rapporti di lavoro costituiti» sono sostituite dalle seguenti: «contratti a tempo determinato stipulati», le parole: «ai sensi del presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del presente articolo», le parole: «dell'organico complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione» e le parole: «Per le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «Per i datori di lavoro»;

alla lettera b), le parole: «otto volte» sono sostituite dalle seguenti: «cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi»;

dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

b-bis) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato;

b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: ", instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis," sono soppresse;

b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: "ai fini del computo" fino a: "somministrazione di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato";

b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto gia' previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternita' di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici e' altresi' riconosciuto, con le stesse modalita' di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine";

b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato...

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