LEGGE 12 gennaio 1991, n. 4 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990

Coming into Force13 Gennaio 1991
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date12 Gennaio 1991
Published date12 Gennaio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/01/12/091G0017/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.10 del 12-01-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1990. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 29.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13

NOVEMBRE 1990, N. 326.

L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione). - 1. Alla copertura dell'onere per l'applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 relativo al comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione provvedono, salvo quanto previsto al comma 2, gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, utilizzando le disponibilita' dei propri bilanci provenienti direttamente o indirettamente dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attivita' degli enti stessi.

  1. Lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali nella misura di lire 104 miliardi relativamente al periodo 1988-1990 e nella misura di lire 87 miliardi a decorrere dal 1991; tali disponibilita' sono utilizzate per la...

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