DECRETO-LEGGE 13 novembre 1990, n. 326 - Disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990

Coming into Force14 Novembre 1990
Published date14 Novembre 1990
Enactment Date13 Novembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/11/14/090G0378/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.266 del 14-11-1990
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare congrui mezzi di copertura finanziaria agli oneri contrattuali conseguenti agli accordi per il triennio 1988-1990 per il personale del Servizio sanitario nazionale e per quello del comparto della ricerca e sperimentazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Contratti Servizio sanitario nazionale e regioni-enti locali

  1. Alla copertura dell'onere per l'applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 relativo al personale del comparto del Servizio sanitario nazionale provvedono gli enti interessati utilizzando le disponibilita' dei propri bilanci provenienti direttamente o indirettamente dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attivita' degli enti stessi.

  2. I trasferimenti dello Stato a titolo di concorso nel finanziamento degli oneri contrattuali 1988-1990, per gli accordi relativi agli enti sottoelencati, al netto dei trasferimenti gia' autorizzati con il decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264, concernente corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, sono cosi' integrati:

    1. lire 906 miliardi per l'anno 1990 e lire 5.959 miliardi a decorrere dall'anno 1991 per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalita' del Fondo sanitario;

    2. lire 159 miliardi per l'anno 1990 e lire 374 miliardi a decorrere dall'anno 1991 per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alla quota attribuita a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale.

  3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.065 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 6.333 miliardi a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo...

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