LEGGE 10 febbraio 1989, n. 45 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali

Coming into Force12 Febbraio 1989
Enactment Date10 Febbraio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/02/11/089G0071/ORIGINAL
Published date11 Febbraio 1989
Official Gazette PublicationGU n.35 del 11-02-1989
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 febbraio 1989 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

RUFFOLO, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14

DICEMBRE 1988, N. 527.

All'articolo 1:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Per i rifiuti speciali industriali e per quelli tossici e nocivi prodotti in Italia e provenienti da operazioni di bonifica di aree ubicate in Paesi esteri trasportati via mare per i quali sia accertata una situazione di emergenza, si provvede con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti le regioni e gli enti locali interessati in ordine alla individuazione del porto di attracco e del sito per lo stoccaggio provvisorio controllato, alle modalita' di smaltimento e alla definizione degli interventi necessari, ivi compresi quelli indispensabili per assicurare le condizioni di sicurezza e salvaguardia ambientale delle aree interessate. Nel caso di mancata intesa con le regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'ambiente";

al comma 2, le parole: "definiti con il decreto del Presidente del Consiglio" sono soppresse;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2- bis. L'articolo 9-decies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' abrogato.

2- ter. I rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con cio' intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla...

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