LEGGE 8 agosto 1977, n. 510 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani

Coming into Force16 Agosto 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/08/16/077U0510/CONSOLIDATED/19780627
Published date16 Agosto 1977
Enactment Date08 Agosto 1977
Official Gazette PublicationGU n.222 del 16-08-1977
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 le parole: "cinque milioni e cinquecentomila lire" sono sostituite con le seguenti: "otto milioni di lire".

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente articolo:

Art. 1-bis. - "Per i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani locati il pretore, su istanza del locatore, fissa con decreto la data della esecuzione, non prima di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel seguente, ordine:

per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1 gennaio 1975, entro e non oltre il 31 gennaio 1978;

per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1975, entro e non oltre il 28 febbraio 1978;

per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1976, entro e non oltre il 31 marzo 1978;

per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 1977, entro e non oltre il 31 maggio 1978.

L'istanza del locatore deve essere proposta almeno un mese prima delle singole scadenze previste dal comma precedente. Qualora l'istanza sia proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data dell'esecuzione entro e non oltre un mese da quella dell'avvenuta proposizione.

Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

La disposizione di cui al primo comma non si applica:

1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessita' del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) per quelli fondati sulla disponibilita', da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati, se l'immobile e' destinato ad uso diverso da quello di abitazione, sulla cessazione dell'attivita' per la quale esso serviva, salvo che il conduttore sia costretto ad adibirlo ad uso di abitazione...

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