LEGGE 14 maggio 1999, n. 134 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile

Coming into Force18 Maggio 1999
Published date17 Maggio 1999
Enactment Date14 Maggio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/05/17/099G0218/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.113 del 17-05-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.

1. Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'art. 567 del codice di procedura civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Avvertenza: Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, e' stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo

1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),

le modifiche apportate dalla presente legge di conversione

hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di

conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 61.

Data a Roma, addi' 14 maggio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17

MARZO 1999, N. 64.

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

"Art. lbis. - 1. Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla...

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