DECRETO-LEGGE 17 marzo 1999, n. 64 - Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile

Coming into Force18 Marzo 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/03/18/099G0122/CONSOLIDATED/19990517
Enactment Date17 Marzo 1999
Published date18 Marzo 1999
Official Gazette PublicationGU n.64 del 18-03-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 1998, 302, e, in particolare, l'articolo 1 che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha introdotto l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita, nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva;

Visto l'articolo 13-bis della citata legge n. 302 del 1998, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, cha ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge;

Considerato che i termini stabiliti dalle citate disposizioni si sono rilevati inadeguati, in relazione alle obiettive difficolta' dell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, e che, per effetto di tali difficolta', si profila il diffuso pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte con la relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopraindicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1.

  1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, e' sostituito dal seguente:

"Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:

  1. 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;

  2. 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;

  3. 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;

  4. 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.".

Art 1 bis.

Art. 1-bis.

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