LEGGE 31 maggio 2005, n. 88 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

Coming into Force01 Giugno 2005
Enactment Date31 Maggio 2005
Published date31 Maggio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/05/31/005G0119/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.125 del 31-05-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 maggio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno Siniscalco, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2005, N. 44

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-bis. - (Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di limiti di spesa in conto capitale per enti locali). - 1. Dopo il comma 26 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' inserito il seguente:

"26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facolta', i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto capitale".

Art. 1-ter. - (Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di criteri per la definizione dei limiti di spesa per enti locali). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 22, e' inserito il seguente:

"22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonche' alle comunita' montane ed alle comunita' isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti".

  1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 1-quater. - (Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di calcolo del complesso delle spese di regioni ed enti locali). - 1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

    "f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale;

    f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;

    f-quater) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili".

  3. In conseguenza della disposizione introdotta dal comma 1, il livello di spesa per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto in misura pari ai trasferimenti di cui alla stessa disposizione.

    Art. 1-quinquies. - (Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni). - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attivita' industriale di cui al periodo precedente anche se...

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