LEGGE 23 dicembre 1996, n. 652 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilita' dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara

Coming into Force24 Dicembre 1996
Enactment Date23 Dicembre 1996
Published date23 Dicembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/12/23/096G0684/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.300 del 23-12-1996
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilita' dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1995, n. 552, 26 febbraio 1996, n. 83, e 26 aprile 1996, n. 218.

  3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 maggio 1996, n. 250, 8 luglio 1996, n. 355, e 6 settembre 1996, n. 464.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri FLICK, Ministro di grazia e

giustizia Visto, il Guardasigilli: FLICK

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 553

Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:

"Art. 5-bis 1. Se non e' possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'articolo 43, comma 1, del codice di procedura penale, il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale militare piu' vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima".

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: "gradualmente per la" sono sostituite dalle seguenti: "gradualmente in relazione alla"; le parole: "non oltre la data del 30 giugno 1998" sono sostituite dalle seguenti: "improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997".

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-bis 1. E' istituita una conferenza di servizi tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi...

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