DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 553 - Disposizioni in tema di incompatibilita' dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara

Coming into Force23 Ottobre 1996
Published date23 Ottobre 1996
Enactment Date23 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/23/096G0581/CONSOLIDATED/19961223
Official Gazette PublicationGU n.249 del 23-10-1996
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E DI IMPUGNAZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la staordinaria necessita' ed urgenza di intervenire con misure di ordine normativo per prevenire le difficolta' pratiche conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale 17-24 aprile 1996, n. 131, in tema di incompatibilita' dei giudici;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di differire il termine di utilizzazione per finalita' di detenzione di alcuni istituti penitenziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni di incompatibilita' stabilite dall'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale in procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' gia' stata dichiarata l'apertura del dibattimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono.

  2. Gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione conservano efficacia. Salvo che ritenga necessario rinnovarli in tutto o in parte, il giudice li utilizza ai fini della decisione mediante la sola lettura, ovvero mediante indicazione a norma dell'articolo 511, comma 5, del codice di procedura penale.

  3. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorche' e' intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.

  4. La sospensione di cui al comma 3 non puo' comunque superare il termine di novanta giorni, se si tratta di procedimento per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero il termine di sessanta giorni negli altri casi. Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, ovvero, se il provvedimento e' anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima data.

  5. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del...

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