LEGGE 1 agosto 2012, n. 122 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (12G0148)

Coming into Force04 Agosto 2012
Published date03 Agosto 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/08/03/012G0148/ORIGINAL
Enactment Date01 Agosto 2012
Official Gazette PublicationGU n.180 del 03-08-2012
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Stromboli, addi' 1° agosto 2012 NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Grilli, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 2012, N. 74

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «e' istituito» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2012,»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «nel rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti»;

al comma 5:

la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

;

la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario ai fini del concorso al raggiungimento dell'ammontare di risorse autorizzato di cui al periodo precedente, puo' provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonche' le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque adottato

;

al comma 6:

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e 15-ter, e dall'articolo 13»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «pubblici e privati» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche,»;

la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attivita' relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unita' produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici e' valutata dall'autorita' competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo e' conosciuto entro il 31 marzo 2013;

;

dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto;

;

alla lettera c), dopo le parole: «alle strutture adibite ad attivita' sociali,» sono inserite le seguenti: «socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,»;

dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;

f-ter) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;

f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti

;

al comma 2, la parola: «utilizzate» e' sostituita dalle seguenti: «esistenti o in corso di realizzazione»;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «30 ottobre 2008, n. 19,» sono inserite le seguenti: «nonche' alle corrispondenti disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto,», le parole: «della predetta regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle predette regioni» e dopo le parole: «paesaggistici,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione, per i fabbricati rurali, per la modifica della sagoma e per la riduzione della volumetria,»;

al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'allegato 1 al presente decreto,» sono inserite le seguenti: «nonche' per le imprese con sede o unita' locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorita' od organismo tecnico preposti alle verifiche,» e dopo le parole: «deve acquisire» sono inserite le seguenti: «, nei casi di cui al comma 8,»;

dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attivita' produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, e' necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attivita', l'acquisizione della certificazione dell'agibilita' ordinaria

;

il comma 8 e' sostituito dal seguente:

8. La certificazione di agibilita' sismica di cui al comma 7 e' acquisita per le attivita' produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso

;

dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attivita' produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, 'in via provvisoria, il certificato di agibilita' sismica puo' essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali

;

il comma 10 e' sostituito dal seguente:

10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, cosi' come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione...

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