LEGGE 11 luglio 1995, n. 273 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni

Coming into Force12 Luglio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/07/11/095G0327/CONSOLIDATED/19990818
Enactment Date11 Luglio 1995
Published date11 Luglio 1995
Official Gazette PublicationGU n.160 del 11-07-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 luglio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1995. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 47. ------------

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1995, N. 163

L'articolo 1 e' soppresso.

All'articolo 2, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" adottate con decreto del Ministro per la funzione pubblica".

All'articolo 3, al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: "alla semplificazione" sono inserire le seguenti: "e all'accelerazione" e sono aggiunte, in fine, le seguenti "e ai documenti amministrativi".

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

"ART. 3-bis. - (Conferenza di servizi). - 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente".

ART. 3-ter. - (Rimedi per l'inosservanza dei termini). - 1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali, fissati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'interessato puo' produrre istanza al dirigente generale dell'unita' responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni. Se il provvedimento e' di competenza del dirigente generale l'istanza e' rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di avocazione regolato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo in caso positivo entro trenta giorni dall'avocazione.

  1. 1 servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e i servizi ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

    ART. 3-quater: - (Servizio di controllo interno). - 1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del servizio di...

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