DECRETO-LEGGE 12 maggio 1995, n. 163 - Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni

Coming into Force13 Maggio 1995
Enactment Date12 Maggio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/05/12/095G0206/CONSOLIDATED/19990818
Published date12 Maggio 1995
Official Gazette PublicationGU n.109 del 12-05-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere alla razionalizzazione di procedimenti amministrativi particolarmente complessi per la pubblica amministrazione e gravosi per i cittadini, anche al fine di accrescere l'efficienza delle strutture pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Semplificazione e razionalizzazione dell'attivita' amministrativa

  1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi indicati nell'allegato elenco n. 1 e di quei procedimenti che risultino ad essi strettamente connessi o strumentali, anche sotto il profilo di cui al comma 5, lettera b).

  2. I regolamenti sono emanati, entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro competente e con il Ministro del tesoro per i profili di relativa competenza, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni di coordinamento con le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

  3. Qualora il provvedimento comporti un diverso impegno delle risorse finanziarie assegnate in bilancio, sara' acquisito il preventivo concerto del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

  4. I regolamenti entrano in vigore centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti di cui al comma 1.

  5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

  1. semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali o delle attribuzioni e delle amministrazioni intervenienti, anche incidendo sull'assetto delle competenze, accorpando le funzioni per settori omogenei e sopprimendo gli organi che risultino superflui, eliminandone o istituendone altre;

  2. riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

  3. regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione ed omogeneizzazione della disciplina dei procedimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni agli analoghi procedimenti del settore privato;

  4. riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';

  5. semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

  6. trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi procedimentali dei soggetti portatori di interessi diffusi;

  7. individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere alla razionalizzazione di procedimenti amministrativi particolarmente complessi per la pubblica amministrazione e gravosi per i cittadini, anche al fine di accrescere l'efficienza delle strutture pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 11 LUGLIO 1995, N. 273

Art 2.

Qualita' dei servizi pubblici

  1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere b), e) , f), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e riportati nell'allegato elenco n. 2.

  2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicita' agli utenti e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

Art 2.

Qualita' dei servizi pubblici

  1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere b), e) , f), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e riportati nell'allegato elenco n. 2.

    1-bis. I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" adottate con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

  2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicita' agli utenti e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 286

Art 3.

Uffici relazioni con il pubblico

  1. All'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione.

5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1 luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.".

Art 3.

Uffici relazioni con il pubblico

  1. All'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1 luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.".

Art 3 bis.

Art. 3-bis. (Conferenza di servizi).

((1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive...

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