LEGGE 31 gennaio 1986, n. 11 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato

Coming into Force31 Gennaio 1986
Enactment Date31 Gennaio 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/01/31/086U0011/ORIGINAL
Published date31 Gennaio 1986
Official Gazette PublicationGU n.25 del 31-01-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

"1. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali successivamente al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva:

  1. pari al 25 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene nei trenta giorni successivi al termine stabilito;

  2. in una misura variabile tra il 50 per cento ed il 75 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno successivo al termine stabilito;

  3. in una misura variabile tra il 75 per cento ed il 100 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno successivo al termine stabilito;

  4. in una misura variabile tra il 100 per cento ed il 150 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il novantunesimo ed il centottantesimo giorno successivo al termine stabilito;

  5. in una misura variabile tra il 150 per cento ed il 200 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il centottantunesimo ed il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito.

1-bis. Qualora il versamento dei contribuiti e premi venga effettuato oltre il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito, la somma aggiuntiva e' fissata nella misura pari al 200 per cento dei contributi e premi dovuti.

1-ter. Nel caso di versamento effettuato in misura inferiore a quella dovuta la somma aggiuntiva e' commisurata all'importo non versato.

1-quater. Restano ferme le ulteriori sanzioni amministrative e penali.

1-quinquies. Gli istituti previdenziali determinano, con delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva";

dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

"2-bis. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e premi di cui al comma 1 da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, la somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 e' ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione dei contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione";

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 le...

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