DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1985, n. 688 - Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato

Coming into Force03 Dicembre 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/12/02/085U0688/CONSOLIDATED/19950518
Enactment Date02 Dicembre 1985
Published date02 Dicembre 1985
Official Gazette PublicationGU n.283 del 02-12-1985
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze; EMANA il seguente decreto:

Art 1.
  1. I soggetti che, a decorrere dai periodi contributivi in scadenza nel mese di entrata in vigore del presente decreto, provvedono al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali nei trenta giorni successivi al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva pari al 25 per cento dei contributi e premi dovuti; la somma aggiuntiva e' elevata al 50 per cento nel caso di versamento effettuato tra il trentunesimo e il sessantesimo giorno, al 75 per cento nel caso di versamento effettuato tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno ed al 100 per cento nel caso di versamento effettuato oltre il novantesimo giorno; nel caso di versamento effettuato in misura inferiore a quella dovuta la somma aggiuntiva e' commisurata all'importo non versato. Restano ferme le ulteriori sanzioni civili, amministrative e penali.

  2. La somma aggiuntiva e' ridotta al 30 per cento dei contributi e premi non versati nel caso di soggetti che non abbiano denunciato la propria situazione debitoria e vi provvedano spontaneamente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora entro trenta giorni dalla richiesta degli enti previdenziali i soggetti stessi provvedano al pagamento dei predetti contributi e premi.

  3. Per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 le disposizioni del comma 1 si applicano qualora i soggetti, ai quali per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non provvedano al loro versamento entro il 10 dicembre 1985. Il versamento dei contributi e premi puo' essere effettuato anche in rate mensili in numero non superiore a 6, delle quali la prima, entro il 10 dicembre 1985, di ammontare non inferiore al 50 per cento dei contributi e premi dovuti; sull'importo delle rate successive eguali e consecutive si applicano gli interessi di dilazione.

  4. La somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 non si applica ai soggetti che abbiano presentato, entro il 20 luglio 1985, domanda di rateazione per i contributi e premi di cui al precedente comma 3, sempreche', nel caso di mancato accoglimento della domanda stessa, provvedano al versamento dei predetti contributi e premi entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento. A decorrere dalla scadenza di tale termine trovano applicazione le disposizioni previste al comma 1.

  5. Il versamento degli oneri accessori, relativi ai contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e il cui pagamento non sia stato gia' richiesto, e' effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta degli enti previdenziali.

  6. Le disposizioni dei commi 3 e 5 si applicano altresi' per i contributi e premi dovuti nel periodo 21 luglio-20 novembre 1985.

  7. E' elevata da 5 a 8,50 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

  8. Agli artigiani e agli esercenti attivita' commerciali, i quali presentino domanda di iscrizione negli appositi elenchi entro il 10 dicembre 1985, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

  9. I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facolta' di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

  10. Non sono ammesse rateazioni superiori ai quarantotto mesi. Le rateazioni superiori ai dodici mesi vengono accordate con provvedimento motivato da comunicarsi entro trenta giorni a Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

  11. Per le domande di rateazione sulle quali i competenti comitati provinciali abbiano espresso parere favorevole entro la data del 22 luglio 1985 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla predetta data.

  12. Gli enti previdenziali, per la riscossione dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, possono avvalersi delle disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

  13. Il decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, e' provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del codice di procedura civile.

Art 1.

((1. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali successivamente al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva:

  1. pari al 25 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene nei trenta giorni successivi al termine stabilito;

  2. in una misura variabile tra il 50 per cento ed il 75 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno successivo al termine stabilito;

  3. in una misura variabile tra il 75 per cento ed il 100 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno successivo al termine stabilito;

  4. in una misura variabile tra il 100 per cento ed il 150 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il novantunesimo cd il centottantesimo giorno successivo al termine stabilito;

  5. in una misura variabile tra il 150 per cento ed il 200 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il centottantunesimo ed il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito.

1-bis. Qualora il versamento dei contribuiti e premi venga effettuato oltre il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito, la somma aggiuntiva e' fissata nella misura pari al 200 per cento dei contributi e premi dovuti.

1-ter. Nel caso di versamento effettuato in misura inferiore a quella dovuta la somma aggiuntiva e' commisurata all'importo non versato.

1-quater. Restano ferme le ulteriori sanzioni amministrative e penali.

1-quinquies. Gli istituti previdenziali determinano, con delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva))

  1. La somma aggiuntiva e' ridotta al 30 per cento dei contributi e premi non versati nel caso di soggetti che non abbiano denunciato la propria situazione debitoria e vi provvedano spontaneamente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora entro trenta giorni dalla richiesta degli enti previdenziali i soggetti stessi provvedano al pagamento dei predetti contributi e premi.

    2-bis. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e premi di cui al comma 1 da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, la somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 e' ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione dei contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

    3. Per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 le disposizioni del comma 1 si applicano qualora i soggetti, ai quali per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non provvedano ai loro versamento entro il 20 febbraio 1986. Il versamento dei contributi e premi puo' essere effettuato anche in rate mensili in numero non superiore a sei, delle quali la prima, entro il 20 febbraio 1986, di ammontare non inferiore al 50 per cento dei contributi e premi dovuti; sull'importo delle rate successive eguali e consecutive si applicano gli interessi di dilazione.

  2. La somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 non si applica ai soggetti che abbiano presentato, entro il 2 febbraio 1986, domanda di rateazione per i contributi e premi di cui al precedente comma 3, sempreche', nel caso di accoglimento della domanda, effettuino puntualmente il versamento sia delle quote mensili di ammortamento che dei contributi correnti e, nel caso di mancato accoglimento della domanda stessa, provvedano al versamento dei predetti contributi e premi entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento. A decorrere dalla scadenza di tale termine trovano applicazione le disposizioni previste al comma 1.

  3. Il versamento degli oneri...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT