LEGGE 8 agosto 1994, n. 501 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati

Coming into Force19 Agosto 1994
Enactment Date08 Agosto 1994
Published date18 Agosto 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/08/18/094G0536/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.192 del 18-08-1994
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 febbraio 1994, n. 123, e 22 aprile 1994, n. 246.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 agosto 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del

Consiglio dei Ministri BIONDI, Ministro di grazia e

giustizia Visto, il Guardasigilli: BIONDI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 35.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20

GIUGNO 1994, N. 399.

All'articolo 2:

al comma 1, nel capoverso 1, dopo la parola: "648" sono inserite le seguenti: ", esclusa la fattispecie di cui al secondo comma", e dopo la parola: "73" sono inserite le seguenti: ", esclusa la fattispecie di cui al comma 5,"; nel capoverso 2, sono aggiunte...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT