LEGGE 19 gennaio 2005, n. 1 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana

Coming into Force20 Gennaio 2005
Enactment Date19 Gennaio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/01/19/005G0011/CONSOLIDATED/20100508
Published date19 Gennaio 2005
Official Gazette PublicationGU n.14 del 19-01-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 gennaio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 276.

All'articolo 1, al comma 1, la lettera d-ter) sostituita dalla seguente:

"d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana".

All'articolo 2:

il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

"1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale e' scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente.

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