LEGGE 27 febbraio 1978, n. 41 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale

Coming into Force01 Marzo 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/02/28/078U0041/ORIGINAL
Enactment Date27 Febbraio 1978
Published date28 Febbraio 1978
Official Gazette PublicationGU n.58 del 28-02-1978
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole: A tutte le pensioni, sono sostituite dalle seguenti: Alle pensioni; le parole: di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e le parole: in esecuzione dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono sostituite dalle seguenti: in esecuzione degli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

dopo il primo comma e' inserito il seguente:

L'importo della perequazione automatica di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non puo' superare, per i trattamenti minimi delle singole gestioni pensionistiche, quello calcolato in base all'articolo 10 della legge stessa;

al quarto comma, le parole: Nulla e' innovato per quanto concerne, sono sostituite dalle seguenti: Per l'anno 1978 restano fermi.

All'articolo 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

A decorrere dal 1 gennaio 1979, dall'applicazione dell'aumento in percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non puo' derivare per le pensioni di cui al presente articolo un incremento superiore a quello che si ottiene applicando l'aumento percentuale stesso all'importo determinato mediante l'applicazione della misura massima della percentuale di commisurazione prevista dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al limite massimo della retribuzione che puo' essere presa in considerazione per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma degli articoli 26 e 27 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

All'articolo 2, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:

A decorrere dal 1 gennaio 1978 le norme vigenti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti in materia di maggiorazioni per carichi familiari si applicano a tutti i trattamenti pensionistici indicati nell'articolo 1, primo comma, del presente decreto-legge.

Dopo l'articolo 2 e'...

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