LEGGE 27 ottobre 1993, n. 423 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi

Coming into Force28 Ottobre 1993
Enactment Date27 Ottobre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/10/27/093G0496/ORIGINAL
Published date27 Ottobre 1993
Official Gazette PublicationGU n.253 del 27-10-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 giugno 1992, n. 320, 26 agosto 1992, n. 368, 26 ottobre 1992, n. 418, 30 dicembre 1992, n. 510, 2 marzo 1993, n. 45, 28 aprile 1993, n. 128, e 28 giugno 1993, n. 209.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 ottobre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GARAVAGLIA, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: CONSO

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27

AGOSTO 1993, N. 324.

All'articolo 1:

al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La carica di amministratore straordinario e' incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attivita' lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilita' previste dalla legislazione vigente";

al comma 3, lettera a), dopo le parole: "al sindaco del comune" sono inserite le seguenti: "o ad un suo delegato";

al comma 3, lettera b), dopo le parole: "alla conferenza dei sindaci" sono inserite le seguenti: "o loro delegati";

al comma 4, dopo le parole: "La conferenza di cui al comma 3, lettera b), e' presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti" sono inserite le seguenti: "o da un suo delegato";

al comma 5, dopo la parola: "esaminano" sono inserite le seguenti: "ed approvano";

il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. La responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti delle unita' sanitarie locali, delle regioni, delle...

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