DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 324 - Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi

Coming into Force28 Agosto 1993
Published date28 Agosto 1993
Enactment Date27 Agosto 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/08/28/093G0414/CONSOLIDATED/20140624
Official Gazette PublicationGU n.202 del 28-08-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, in attesa dell'attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di disciplinare per gli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per la nomina e per le corrispondenti indennita';

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di erogare all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo per il 1992, al fine di non pregiudicarne l'attivita' istituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e dell'interno; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Alla stessa data e' prorogata la durata dei collegi dei revisori delle unita' sanitarie locali anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

  2. Ove occorra provvedere alla nomina di amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, non possono essere chiamati alla carica coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta' o che si trovino nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.

  3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite:

    1. al sindaco del comune, nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso;

    2. alla conferenza dei sindaci, quando l'ambito territoriale della unita' sanitaria locale comprende il territorio di piu' comuni.

  4. La conferenza di cui al comma 3, lettera b), e' presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi, ove non si fosse gia' provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 25 ottobre 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti.

  5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita', esaminano il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unita' sanitarie locali, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attivita' e formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la conferenza dei sindaci verificano altresi' la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attivita' dell'amministratore stesso.

  6. La responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti delle unita' sanitarie locali e delle regioni e' personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa.

  7. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il danno. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione e' maturata.

  8. Le indennita' spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unita' sanitarie locali. L'indennita' annua, al lordo delle ritenute erariali, e' determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennita' integrativa speciale, della tredicesima mensilita' e dell'indennita' di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unita' sanitarie locali. L'indennita' non puo' risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti la...

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