LEGGE 14 febbraio 1994, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia

Coming into Force23 Febbraio 1994
Enactment Date14 Febbraio 1994
Published date22 Febbraio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/02/22/094G0132/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.43 del 22-02-1994
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri CONSO, Ministro di grazia e

giustizia

Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 48.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28

DICEMBRE 1993, N. 544.

Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:

"Art. 2-bis (Contributo). - 1. Al Tribunale internazionale ed alla 'Commissione degli esperti' istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 780 (1992), adottata il 6 ottobre 1992, per affiancare il Tribunale internazionale nella raccolta delle prove e delle testimonianze, e' concesso un contributo complessivo di lire 3 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".

All'articolo 3, al comma 4, primo periodo...

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