DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1993, n. 544 - Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia

Coming into Force30 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/29/093G0632/CONSOLIDATED/20020814
Published date29 Dicembre 1993
Enactment Date28 Dicembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.304 del 29-12-1993
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attuare la cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto:

  1. per "risoluzione" si intende la risoluzione n. 827 (1993) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 maggio 1993 ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite;

  2. per "Tribunale internazionale" si intende il tribunale internazionale istituito dalla risoluzione n. 827 (1993) per giudicare i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio della ex Jugoslavia dal 1991;

  3. per "statuto" si intende lo statuto del Tribunale internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione n. 827 (1993).

Art 2.

Obbligo di cooperazione

  1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e del presente decreto.

  2. L'autorita' competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale internazionale previste dagli articoli seguenti e a dare seguito ad esse e' il Ministro di grazia e giustizia.

Art 2 bis.

Art. 2-bis (C o n t r i b u t o).

1. Al Tribunale internazionale ed alla "Commissione degli esperti" istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 780 (1992), adottata il 6 ottobre 1992, per affiancare il Tribunale internazionale nella raccolta delle prove e delle testimonianze, e' concesso un contributo complessivo di lire 3 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Art 3.

Trasferimento dei procedimenti penali

  1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad una autorita' giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non puo' ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del tribunale internazionale, sempre che ricorrono le seguenti condizioni:

    1. se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

    2. se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale; tuttavia il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

  3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro di grazia e giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.

  4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.

Art 3.

Trasferimento dei procedimenti penali

  1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad una autorita' giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non puo' ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del tribunale internazionale, sempre che ricorrono le seguenti condizioni:

    1. se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

    2. se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale; tuttavia il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

  3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro di grazia e giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.

  4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso per non piu' di tre anni. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.

Art 3.

Trasferimento dei procedimenti penali

  1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad una autorita' giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non puo' ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del tribunale internazionale, sempre che ricorrono le seguenti condizioni: a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

    1. se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale , con la partecipazione necessaria del difensore; il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

  3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro di grazia e giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.

  4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso per non piu' di tre anni. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.

Art 4.

Riapertura del procedimento nazionale

  1. Il procedimento penale dinanzi all'autorita' giudiziaria italiana e' riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

    1. se il procuratore del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, di non formulare l'atto di accusa;

    2. se il giudice del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto, di non confermare l'atto di accusa;

    3. se il Tribunale internazionale dichiara la propria incompetenza.

  2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tal caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se e' stata gia' esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali e' stato deciso il trasferimento del processo penale a favore del Tribunale internazionale.

Art 5.

Divieto di nuovo giudizio

  1. Una persona che e' stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non puo' essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.

  2. Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Art 5.

Divieto di nuovo giudizio

  1. Una persona che e' stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non puo' essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale.

Art 6.

Comunicazioni e trasmissione di atti

  1. L'autorita' giudiziaria comunica senza ritardo al Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335 del...

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