LEGGE 28 febbraio 1996, n. 107 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995

Coming into Force06 Marzo 1996
End of Effective Date05 Giugno 2012
Published date05 Marzo 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/03/05/096G0116/CONSOLIDATED/20120209
Enactment Date28 Febbraio 1996
Official Gazette PublicationGU n.54 del 05-03-1996
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1995, n. 281, 18 settembre 1995, n. 380, e 18 novembre 1995, n. 485.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 febbraio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro del tesoro LUCHETTI, Ministro delle risorse

agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16

GENNAIO 1996, N. 16.

All'articolo 1:

al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai medesimi titolari che esercitino la pesca dei molluschi bivalvi anche con draga idraulica, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali concede, entro il limite di spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1995, un contributo per favorire la riconversione delle navi impiegate. Le somme corrisposte a tal fine non contribuiscono alla formazione del reddito.";

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali concede il contributo di cui al comma 3, secondo periodo, previo ritiro dell'autorizzazione relativa all'esercizio della pesca di molluschi bivalvi, in applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93 in materia di contenimento dello sforzo di pesca. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, con proprio decreto determina i compartimenti marittimi nei quali e' necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema turbosoffiante per ricostruire l'equilibrio fra risorse e capacita' di cattura, il numero delle autorizzazioni da ritirare, i...

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