DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1996, n. 16 - Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995

Coming into Force18 Gennaio 1996
End of Effective Date05 Giugno 2012
Enactment Date16 Gennaio 1996
Published date18 Gennaio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/01/18/096G0019/CONSOLIDATED/20120209
Official Gazette PublicationGU n.14 del 18-01-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione del fermo biologico della pesca per l'anno 1995, secondo quanto disposto dal citato regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Per l'anno 1995, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca e' effettuato, per trenta giorni feriali consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica e turbosoffiante.

  2. Per i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica il fermo di cui al comma 1 e' effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico, con inizio dal 24 luglio o dal 7 agosto o dal 12 agosto 1995. L'inizio del fermo e' fissato con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il fermo, a carattere facoltativo per impresa, e' effettuato con inizio dal 14 settembre 1995. Nel periodo di effettuazione del fermo non e' consentito l'esercizio della pesca con i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica nelle acque antistanti il compartimento interessato anche da parte di unita' provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validita' della licenza di pesca per trenta giorni.

  3. Per il sistema turbosoffiante il titolare della relativa licenza di pesca puo' chiedere l'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto per il secondo mese di fermo disposto ai sensi della vigente normativa in materia.

  4. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i massimali di cui alla tabella 2 del regolamento CE n. 3699/1993.

  5. E' concessa all'impresa di pesca una indennita' giornaliera nella misura di lire 40.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed...

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