LEGGE 6 aprile 1977, n. 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, concernente decadenza della Societa' autostrade romane e abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere

Coming into Force10 Aprile 1977
Published date09 Aprile 1977
Enactment Date06 Aprile 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/04/09/077U0106/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.97 del 09-04-1977
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, concernente decadenza della Societa' autostrade romane e abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, le parole: "attivi e passivi" sono sostituite dalla parola: "obbligatori";

All'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: "o da responsabilita' comunque accertate".

L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

"L'ANAS e' autorizzata ad ultimare i lavori di costruzione dell'autostrada Torano-Popoli-Pescara, compreso il completamento del tratto Celano-Torre dei Passeri.

L'ANAS e' autorizzata a completare l'autostrada Roma-L'Aquila-Villa Vomano-Alba Adriatica, limitatamente al tracciato Roma-L'Aquila-Caldarola e su una carreggiata del tratto Casale-San Nicola-Caldarola.

Per il tratto Caldarola-Villa Vomano, il proseguimento su una carreggiata, a cura dell'ANAS, dei lavori, che vengono temporaneamente sospesi, e' subordinato all'accertamento dell'inesistenza di valide soluzioni alternative di raccordo all'attuale viabilita' ordinaria, opportunamente sistemata, al fine di garantire un collegamento funzionale con l'autostrada Adriatica.

All'accertamento di cui sopra procedera' la commissione di cui all'articolo 7, entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorsi i quali il Ministro per i lavori pubblici decidera' l'immediata ripresa dei lavori, scegliendo tra le soluzioni eventualmente proposte e la realizzazione delle opere gia' appaltate.

Per uno dei due fornici della galleria del Gran Sasso, la sospensione dei lavori e' subordinata all'accertamento di soluzioni che permettano sicurezza di traffico, adeguata areazione e utilizzazione delle opere gia' eseguite. Tale accertamento verra' effettuato dalla commissione di cui all'articolo 7 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

All'articolo 6, quinto comma, sono soppresse le parole: ", nei limiti strettamente necessari";

All'articolo 6, ultimo comma, sono soppresse le parole: "anche dell'opera di liberi professionisti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT