DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1977, n. 19 - Decadenza della Societa' autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) a completare le opere

Coming into Force12 Febbraio 1977
Published date11 Febbraio 1977
Enactment Date10 Febbraio 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/02/11/077U0019/CONSOLIDATED/19791231
Official Gazette PublicationGU n.39 del 11-02-1977
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di dichiarare la decadenza della concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, affidata alla Societa' autostrade romane ed abruzzesi, per consentire il completamento a cura dell'A.N.A.S. delle opere, sospese dalla concessionaria per gravi difficolta' economiche e finanziarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art 1.

Per consentire l'ultimazione delle opere indicate nel successivo art. 4 e' dichiarata la decadenza della concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Torano-L'Aquila-Teramo-Alba Adriatica e Torano-Avezzano-Pratola Peligna-Popoli-Pescara, affidata alla Societa' autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) e disciplinata dalla convenzione 24 marzo 1973 tra l'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e la concessionaria.

Art 2.

L'A.N.A.S. succede in tutti i rapporti attivi e passivi in corso, costituiti dalla concessionaria, ivi compresi quelli relativi alle obbligazioni ed ai mutui di cui all'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive integrazioni e modificazioni, ed esclusi quelli concernenti il personale dipendente e quelli derivanti da responsabilita' civile per violazione di norme penali.

Art 2.

L'A.N.A.S. succede in tutti i rapporti obbligatori in corso, costituiti dalla concessionaria, ivi compresi quelli relativi alle obbligazioni ed ai mutui di cui all'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive integrazioni e modificazioni, ed esclusi quelli concernenti il personale dipendente e quelli derivanti da responsabilita' civile per violazione di norme penali o da responsabilita' comunque accertate.

Art 3.

Per far fronte ai piu' urgenti pagamenti dovuti alle imprese per i lavori effettuati, ai fornitori e ad altri creditori, e' assegnata all'A.N.A.S. per l'anno finanziario 1976, la somma di lire 35 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Art 4.

L'A.N.A.S. e' autorizzata ad ultimare i lavori di costruzione dell'autostrada Torano-Popoli-Pescara, compreso il completamento del tratto Celano-Torre dei Passeri.

L'A.N.A.S. e' autorizzata a completare l'autostrada Roma-L'Aquila-Villa Vomano-Alba Adriatica, limitatamente al tracciato Roma-L'Aquila-Caldarola, ivi compreso lo svincolo di Tornimparte, e arrestando i lavori su un fornice della galleria del Gran Sasso e su una carreggiata del tratto Casale-San Nicola-Caldarola.

Per il tratto Caldarola-Villa Vomano, il proseguimento, a cura dell'A.N.A.S., dei lavori che vengono temporaneamente sospesi, e' subordinato all'accertamento dell'inesistenza di valide soluzioni alternative di raccordo all'attuale viabilita' ordinaria, opportunamente sistemata, al fine di garantire un collegamento funzionale con l'autostrada Adriatica, nello spirito dell'indirizzo di contenimento della spesa.

All'accertamento di cui sopra procedera' la commissione di cui all'art. 7, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'A.N.A.S. e' altresi' autorizzata, previo parere della commissione di cui al precedente comma, a rendere utilizzabili le opere gia' eseguite nel fornice escluso dal completamento.

Art 4.

((L'ANAS e' autorizzata ad ultimare i lavori di costruzione dell'autostrada Torano-Popoli-Pescara, compreso il completamento del tratto Celano-Torre dei Passeri.

L'ANAS e' autorizzata a completare l'autostrada Roma-L'Aquila-Villa Vomano-Alba Adriatica, limitatamente al tracciato Roma-L'Aquila-Caldarola e su una carreggiata del tratto Casale-San Nicola-Caldarola.

Per il tratto Caldarola-Villa Vomano, il proseguimento su una carreggiata, a cura dell'ANAS, dei lavori, che vengono temporaneamente sospesi, e' subordinato all'accertamento dell'inesistenza di valide soluzioni alternative di raccordo all'attuale viabilita' ordinaria, opportunamente sistemata, al fine di garantire un collegamento funzionale con l'autostrada Adriatica.

All'accertamento di cui sopra procedera' la commissione di cui all'articolo 7, entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorsi i quali il Ministro per i lavori pubblici decidera' l'immediata ripresa dei lavori, scegliendo tra le soluzioni eventualmente proposte e la realizzazione delle opere gia' appaltate.

Per uno dei due fornici della galleria del Gran Sasso, la sospensione dei lavori e' subordinata all'accertamento di soluzioni che permettano sicurezza di traffico, adeguata areazione e utilizzazione delle opere gia' eseguite. Tale accertamento verra' effettuato dalla commissione di cui all'articolo 7 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).

Art 5.

L'A.N.A.S. e' autorizzata ad affidare in concessione con le modalita' di cui all'art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, l'esercizio delle autostrade di cui al precedente articolo.

Art 6.

Il direttore generale dell'A.N.A.S. provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti di cui all'art. 2 e per l'esecuzione dei lavori di completamento di cui all'art. 4.

Per la gestione amministrativa e finanziaria dei lavori e per la definizione dei rapporti di cui all'art. 2, il direttore generale dell'A.N.A.S. esercita, secondo le direttive del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., tutti i poteri gia' spettanti alla concessionaria, secondo le relative procedure.

Puo' compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione dello stesso consiglio.

Per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 4, il direttore generale dell'A.N.A.S. puo' avvalersi del personale di ruolo a tale compito designato dall'A.N.A.S.

Il direttore generale e', inoltre, autorizzato ad assumere, con contratto a termine, il personale della S.A.R.A. in servizio nel settore delle costruzioni, nei limiti strettamente necessari.

Il contratto avra' scadenza annuale e sara' rinnovabile per un periodo di eguale durata, qualora il direttore generale comunichi, almeno tre mesi prima della scadenza, di volersi avvalere di tale facolta'.

Le condizioni contrattuali saranno fissate in base ai contratti nazionali di lavoro per l'edilizia.

Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di assunzione del personale sopra indicato il direttore generale puo' avvalersi del personale predetto, riconoscendone la relativa spesa.

Per la definizione dei rapporti di cui all'art. 2, egli puo' avvalersi anche dell'opera di liberi professionisti, nonche' di personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato, comandato ai termini dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art 6.

Il direttore generale dell'A.N.A.S. provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti di cui all'art. 2 e per l'esecuzione dei lavori di completamento di cui all'art. 4.

Per la gestione amministrativa e finanziaria dei lavori e per la definizione dei rapporti di cui all'art. 2, il direttore generale dell'A.N.A.S. esercita, secondo le direttive del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., tutti i poteri gia' spettanti alla concessionaria, secondo le relative procedure.

Puo' compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione, previa...

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