LEGGE 7 novembre 1996, n. 569 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996

Coming into Force09 Novembre 1996
Published date08 Novembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/11/08/096G0595/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date07 Novembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.262 del 08-11-1996
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996, e' convertito in legge con modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 luglio 1996, n. 366.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 novembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri NAPOLITANO, Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione

civile

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1996, N. 467.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "per quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 1997";

al comma 5, le parole: "30 novembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1997";

al comma 6, le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 1997";

al comma 8, le parole: "30 novembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1997";

al comma 12, ultimo periodo, le parole da: "ed il trentesimo giorno" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ed il 6 ottobre 1996".

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: "30 ottobre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996";

il comma 6 e' sostituito dal seguente:

" 6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza della sospensione medesima e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di novembre 1996 in cinque rate. Nel caso di versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si da' luogo a rimborsi";

il comma 7 e' soppresso.

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: "periodo sopraindicato", sono inserite le seguenti: ", compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996, per i residenti nei comuni delle province di Lucca e...

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