IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di sospendere e prorogare per i soggetti colpiti dai predetti eventi alluvionali i termini legali, tributari, previdenziali e contributivi, nonche' di adottare provvedimenti a favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati danneggiati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Proroga termini tributari
Nei confronti delle persone fisiche domiciliate o residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, nonche' delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno con delega per la protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, le quali abbiano subito, in conseguenza di detti eventi, rilevanti danni, sono sospesi per quattro mesi, a decorrere dalla data in cui si e' verificato l'evento, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonche' ai connessi adempimenti civilistici e amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, salvo quanto disposto dal comma 4.
Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, i quali svolgono nei predetti comuni la propria attivita' o possiedono immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 1, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attivita' stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' bancaria o assicurativa.
Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.
Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni indicati ai sensi del comma 1 e dei soggetti residenti o aventi sede operativa altrove che svolgono nei predetti comuni la propria attivita', a condizione che abbiano subito rilevanti danni, i termini di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 342, fissati al 31 luglio 1996 ed al 5 settembre 1996, sono rispettivamente differiti al 1 ottobre 1996 ed al 15 ottobre 1996.
I termini per gli adempimenti e per i versamenti, in materia di tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente articolo, sono prorogati al 30 novembre 1996.
Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, i termini per l'accertamento e la riscossione relativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono nel periodo di...