La convenzione europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della corte costituzionale

AutoreVincenzo Pugliese
Pagine1161-1174

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@1. Premessa

Il rapporto tra la Corte costituzionale italiana e la Corte di Strasburgo si colloca in una ampia rete di scambi sempre più intensi tra le diverse culture e in una vasta area di consenso su alcuni valori, che si sono tradotti in principi generali, posti alla base dei diversi ordinamenti normativi, sì da formare una civiltà giuridica comune. S'inserisce inoltre in un particolare contesto politico, caratterizzato non solo dalla cooperazione tra Stati in determinati ambiti materiali attraverso accordi, ma da processi d'integrazione sovranazionale sempre più vincolanti, con lo sviluppo dell'Unione europea e la crescente ricezione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in seguito CEDU) 1.

Si tratta di Stati che, pur differenti per territorio, autonomia e cultura, dispongono della medesima fonte di produzione giuridica quanto alla protezione del nucleo duro dei diritti umani fondamentali, cioè la Carta della Convenzione europea, e sono sottoposti alla medesima funzione giurisdizionale di giudici sovranazionali, quali la Corte di giustizia e la Corte di Strasburgo, che assumono un rilievo essenziale riguardo alla tutela dei diritti 2.

Si è creato così uno spazio giuridico comune europeo, in cui i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali garantite dalla CEDU, occupano il primo posto e gli Stati valgono come soggetti garantiti e responsabili di fronte alla comunità internazionale del controllo democratico del proprio territorio. Diritti fondamentali intesi «non solo come difese individuali contro il potere pubblico, ma valori di una cittadinanza collettiva sovranazionale che diviene il collante dell'intero ordinamento» 3.

È pertanto sul rispetto del livello di garanzia dei diritti che convergono primariamente le corti sovranazionali e le corti costituzionali 4. In prima linea tuttavia sono posti i giudici comuni, i quali nella quotidiana applicazione delle norme sovranazionali, svolgono una funzione capitale di stimolo e di cuscinetto nel rapporto tra la Corte costituzionale e la Corte dei diritti, ora favorendolo ora condizionandolo 5.

Senza però nascondersi che tentare di razionalizzare per via ermeneutica gli attuali rapporti tra le diverse Corti d'Europa è un'impresa ardua 6. Nello stesso tempo quel dialogo fra le Corti costituzionali nazionali, la Corte di Strasburgo e la Corte comunitaria assicura un avvicinamento degli ordinamenti giuridici nazionali, attraverso la circolazione dei principi dagli ordinamenti di alcuni Stati membri a quello sovranazionale, e poi, da questo agli ordinamenti di altri Stati membri 7. Va così crescendo un costituzionalismo disgiunto dalla statualità 8.

La Convenzione, in proposito, quale prodotto giuridico, costituisce il fiore all'occhiello della normativa europea e il richiamo più forte per aderirvi da parte della Comunità europea: l'ampia e dettagliata previsione di garanzie individuali nel giusto e spedito processo, il controllo da parte di organi sovranazionali del rispetto della Convenzione nei singoli Stati, l'abbondante giurisprudenza su quasi ogni diritto europeo, conferiscono a questa carta, nonostante la sua età anagrafica, una posizione preminente nell'ambito della produzione giuridica europea. È un trattato di organizzazione e non di semplice cooperazione, perché ha come scopo di porre le basi di una comunità istituzionalizzata con organismi investiti di competenze specifiche. Nel riconoscere ai singoli diritti fondamentali, direttamente applicabili e giustiziabili dinanzi a organi sovranazionali, ha delineato l'abbozzo di un ordine pubblico europeo. Gli Stati contraenti perciò, a prescindere dai mutui vantaggi e dalla reciprocità, ne sono vincolati, anche se la Convenzione formalmente resta un trattato, la cui obbligatorietà si fonda sul consenso permanente degli Stati firmatari 9.

È stata il punto di partenza della integrazione europea in materia dei diritti umani. La si considera ormai uno dei parametri, con cui esaminare l'accoglimento delle domande di adesione di nuovi Stati all'Unione europea. È una costante sprone per la stessa Unione ad amplificare i suoi compiti oltre quelli del mercato, dapprima con il riferimento formale, contenuto nell'art. 6.2 T.U.E. del Trattato di Maastricht, poi con l'impresa di elaborare una dichiarazione dei diritti propriamente comunitaria, la Carta dei diritti. Costituisce ormai parte della approvata costituzione europea. Non è da dimenticare che fino ad oggi la rilevanza delle più delicate questioni di tutela dei diritti fondamentali, presentate dinanzi alla Corte di giustizia, riguardava un profilo strettamente economico. Anche se non è da nascondere che all'interno dell'Unione Europea non si è ancora realizzata l'auspicata «rivoluzione copernicana» nello spostare il baricentro del nucleo di valore della costituzione europea dall'homo oeconomicus alla persona nella molteplicità delle sue aspirazioni e dei suoi bisogni 10.

Nella presente indagine, mediante un'attenta analisi della giurisprudenza costituzionale italiana, si ricercherà se la Convenzione sia stata percepita come componente fondamentale di un sistema giuridico europeo unificato, nella realizzazione dei diritti fondamentali all'interno del nostro Stato, e se si sia attuata qualche forma di armonizzazione tra la Corte di Strasburgo e la Corte costituzionale italiana. Nell'intento di superare del tutto quell'atavica diffidenza verso il diritto internazionale e attuare un'ampia apertura dello Stato nazionale nei confronti delle basi essenziali della comunità internazionale. Ciò tanto più che i diritti inalienabili della persona nell'Unione Europea godono di una tutela diversa da quella propria dell'ordinamento italiano. Sono infatti subordinati a interessi di tipo prevalentemente economico, che nel nostro ordinamento non sono ritenuti degni del medesimo grado 11.

Innanzitutto non è superfluo richiamare in breve le funzioni della Corte di Strasburgo, che rappresentano importanti evoluzioni nei rapporti tra ordinamento interno e or-Page 1162dinamento internazionale. La Corte si qualifica come «giudice dei diritti», dotato di giurisdizione obbligatoria, e ad essa si rivolgono direttamente gl'individui lesi nei propri diritti da parte degli Stati. Dalla CEDU quindi promana un diritto che riguarda non soltanto i rapporti tra Stati. Su tale sistema di ricorsi, anche da parte dei singoli, in grado di assicurare un efficace controllo per il rispetto dei principi fissati dalla Convenzione, si fondano l'effettività delle norme pattizie e l'originalità e il successo della Corte 12. Successo certamente destinato a crescere, se sarà approvato presto il disegno di legge, già arrivato all'esame della camera dei deputati, che introduce fra i casi di revisione di un processo penale l'ipotesi, in cui la Corte europea abbia accertato la violazione delle garanzie fondamentali del giusto processo, contemplate dall'art. 6 della Convenzione. Il giudice di Strasburgo è perciò garante che gli Stati firmatari rispettino gli obblighi assunti sul piano internazionale. Non ha alcun rapporto gerarchico con i giudici nazionali. Si accede ad esso, solo dopo aver esaurito le vie di ricorso nazionale, in forza del principio di sussidiarietà. Quindi attualmente un procedimento giurisdizionale, per quanto viziato da violazione di legge, non può essere riaperto né una sentenza ingiusta revisionata.

In modo simmetrico si delinea il ruolo del giudice comune nell'applicazione della Convenzione europea. Non è prevista alcuna forma d'incidente o rinvio pregiudiziale alla Corte di Strasburgo. Perciò egli diviene l'interprete esclusivo delle norme di origine pattizia, potendo scegliere tra una lettura orientata in chiave nazionale e un'altra in chiave sovranazionale, pur tenendo conto della tendenza interpretativa nella giurisprudenza di Strasburgo.

Questo contributo tenterà di ricostruire mediante un esame della giurisprudenza costituzionale il modo in cui il giudice delle leggi vada atteggiandosi nei confronti della Convenzione europea e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Esercitano una funzione stimolante i giudici di merito e la Cassazione, che nel sollevare eccezioni di costituzionalità nell'ultimo ventennio hanno acquistato sempre più consapevolezza del valore e della efficacia giuridica della Convenzione, vanno ponendo i suoi dettami accanto ai parametri delle norme costituzionali, anzi con interpretazione dei principi della Carta italiana alla luce di essa 13.

È da rilevare che la Convenzione opera nell'ordinamento italiano per forza propria come fonte esterna a competenza riservata, che non trova la sua copertura costituzionale negli artt. 2 o 10 o 11 Cost., tuttavia rinviene il suo fondamento nella legge di esecuzione, di rango primario, e, come tale, non è assoggettata al regime delle fonti nazionali, ma mantiene il complessivo trattamento che le è riservato nell'ordinamento di origine. Essa, come fonte esterna appartenente ad un ordinamento distinto, produce norme che non entrano a far parte del diritto interno, ma che, per via della immediata applicabilità, operano direttamente nell'ambito di quest'ultimo e, nel settore di competenza, prevalgono sulle norme italiane incompatibili, anche di rango legislativo, non importa se anteriori o successive.

Sarà possibile quindi una specifica forma di verifica della lettura che il giudice costituzionale fa delle norme CEDU, esaminare il problema dell'applicabilità e del rango assegnato ad esse mediante la posizione assunta concretamente dalla Consulta. Attraverso la scansione di cinque moduli termatici sarà offerta una griglia interpretativa, capace di ricondurre su linee di orientamento un materiale giurisprudenziale numeroso e disparato, composto da sentenze e ordinanze. È necessario non accontentarsi più di affermazioni non fondate su cifre né usare formule vaghe, riferite a qualche sentenza. Solo elenchi sistematici e cifrati permetteranno di confermare o d'infirmare ciò che rimane ancora una...

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