Convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della - programmazione economica e la Banca d'Italia per l'affidamento del servizio di tesoreria centrale dello Stato

Premesso che: con legge 28 marzo 1991, n. 104, la gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato - gia' affidata alla Banca d'Italia sino al 31 dicembre 1990 - e' stata prorogata al 31 dicembre 2010, prevedendosi inoltre che l'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salvo disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza; con decreto del Ministro del tesoro del 17 gennaio 1992 e' stata approvata la convenzione stipulata nella medesima data, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 104/1991, tra il Ministro del tesoro e il Governatore della Banca d'Italia per regolare il servizio di tesoreria provinciale dello Stato; con l'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche il servizio di tesoreria centrale dello Stato e' affidato alla Banca d'Italia; che il medesimo art. 6 ha autorizzato il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione aggiuntiva a quella che regola i rapporti derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Quanto indicato nella premessa fa parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

Il servizio di tesoreria centrale dello Stato, a partire dal 1 gennaio 1999, e' affidato alla Banca d'Italia.

La presente convenzione ha efficacia dal 1 gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2010 e si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta di una delle parti secondo le modalita' e i tempi stabiliti per la convenzione che regola il servizio di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 3.

La tesoreria centrale svolge le seguenti operazioni: a) esecuzione delle operazioni sui conti correnti intrattenuti con il Tesoro da enti, istituti ed amministrazioni; b) accettazione dei versamenti ed emissione delle relative quietanze, compresi quelli da imputare al capo X del quadro di classificazione delle entrate, nonche' degli ordini di trasferimento fondi sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; c) pagamento dei titoli di spesa, previo esame della loro regolarita'; d) pagamento dei buoni tratti sugli ordini di accreditamento intestati ai cassieri dei Ministeri e degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento intestati ai funzionari delegati per la somministrazione di fondi al Contabile del Portafoglio dello Stato; e) accettazione e restituzione di depositi provvisori cauzionali o per cauta custodia da eseguirsi in contanti ed esecuzione delle operazioni ad essi connesse; f)...

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