LEGGE 28 marzo 1991, n. 104 - Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato

Coming into Force01 Gennaio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/04/04/091G0139/ORIGINAL
Published date04 Aprile 1991
Enactment Date28 Marzo 1991
Official Gazette PublicationGU n.79 del 04-04-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1990 con legge 16 aprile 1984, n. 78, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2010, con l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge.

  2. La Banca d'Italia svolge il servizio tramite sezioni di tesoreria con sedi e competenza territoriale stabilite con decreti del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia medesima, tenendo conto delle esigenze di funzionalita' e di economicita' del servizio.

  3. L'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza.

Art 2.
  1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all'articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

  2. In relazione a particolari esigenze il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' affidare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o ad istituti di credito determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1.

  3. L'affidamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei servizi, operazioni e adempimenti indicati nel comma 2 e' disposto con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art 3.
  1. La Banca d'Italia continua a svolgere le operazioni della Cassa depositi e prestiti con l'osservanza delle norme di contabilita' dello Stato.

  2. Il corrispettivo dovuto dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio di cui al comma 1 sara' determinato con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Cassa suddetta.

Art 4.
  1. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

  2. Nelle...

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