DECRETO 5 giugno 1998 - Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Sciacca" e approvazione del relativo disciplinare di produzione

DECRETO 5 giugno 1998.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Sciacca" e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.

930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti attuativi, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

348, con il quale e' stato emanato il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto dirigenziale 10 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Camarro", "Colli Ericini", "Delia Nivolelli", "Fontanarossa di Cerda",

"Salemi", "Sauna", "Sciacca", "Valle Belice" e

"Sicilia" per i vini prodotti nel territorio della regione Sicilia e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale; Vista la domanda presentata dal Consorzio enologico "Kronion", con sede in Sciacca Terme (Agrigento), legittimato ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Sciacca"; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Sciacca" e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1998; Considerato che non sono pervenute istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relativamente al parere e alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Sciacca" e all'approvazione del disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che le denominazioni di origine dei vini vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini gia' ad indicazione geografica tipica "Sciacca" ed e' appovato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata "Sciacca" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata "Sciacca", sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio n. 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti dellla denominazione di origine controllata "Sciacca" entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Al solo fine dell'iscrizione di cui al comma precedente e in deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, comma 2, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3.

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Sciacca", in deroga a quanto previsto...

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