DECRETO 27 luglio 2009 - Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce». (09A09377)

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° maggio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, presentata in data 5 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della Regione Emilia Romagna;

Visti il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa Salamino di Santa Croce» espresso in data 7 maggio 2009 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 136 del 15 giugno 2009 (supplemento ordinario n. 91);

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1° maggio 1970 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010.

    Art. 2.

  2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato Regioni e Provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.

    Art. 3.

  3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

    Art. 4.

  4. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

    Art. 5.

  5. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con Denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

    Roma, 27 luglio 2009

    Il capo...

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