COMUNICATO - Articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, concernente misure contro la tratta di persone - Programmi di assistenza. Avviso n. 2 del 31 luglio 2007.

Il Ministro per i diritti e le pari opportunita' emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti di fattibilita', di seguito illustrati.

  1. Premessa.

    Con il presente avviso si intende dare attuazione allo speciale programma di assistenza previsto dall'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone e dall'art. 1 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005, n. 237. A tal fine la Commissione interministeriale prevista dall'art. 3, comma 1, del predetto regolamento di attuazione, valutera', sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal medesimo regolamento, i progetti di fattibilita' rivolti specificamente ad assicurare progetti individualizzati di assistenza che garantiscano, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della citata legge n. 228/2003.

    Definizioni:

    Programma di assistenza: si intende il programma di assistenza nel suo complesso, cosi' come definito all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.

    Progetti di fattibilita': si intendono i progetti da attivarsi ad iniziativa di regioni, enti locali o enti privati indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonche' le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate, tesi a realizzare singoli e diversi progetti di assistenza individualizzati e presentati, ai fini del finanziamento di cui al Programma di assistenza, ai sensi del Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237.

    Progetti individualizzati di assistenza: si intendono i singoli progetti di assistenza da realizzarsi, all'interno dei progetti di fattibilita', a favore delle vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu', di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/2005.

  2. Obiettivi.

    Nel quadro dell'attuazione dello speciale programma di assistenza previsto dall'art. 13 della legge n. 228/2003, costituiscono oggetto del presente avviso i progetti di fattibilita', di durata annuale, per la realizzazione di progetti individualizzati di assistenza, ciascuno della durata di tre mesi, prorogabili fino ad altri tre, a favore delle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu' e di tratta di persone.

    Tali progetti, che tengano conto delle eventuali esigenze collegate alla tipologia delle medesime vittime, alla loro eta' e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:

    fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture adeguate;

    assistenza che accompagni le vittime a far emergere la propria condizione;

    disponibilita' di servizi socio-sanitari di pronto intervento;

    convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286 e comunque con i servizi sociali degli enti locali.

    I progetti di fattibilita' possono essere presentati dalle regioni, dagli enti locali e dai soggetti privati, convenzionati con tali enti, iscritti, alla data di scadenza della presentazione della domanda di finanziamento di cui al presente avviso, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico concernente la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

  3. Risorse programmate.

    L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilita' di cui al presente avviso e' di 2.500.000,00 euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003 n. 228 e dell'art. 2 del relativo regolamento di attuazione.

    Le iniziative saranno finanziate come segue:

    fino all'80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

    non meno del 20% del totale della spesa a valere sulle risorse della regione e dell'ente locale;

    si precisa che la quota del 20% a carico della regione e dell'ente locale puo' essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico (allegato 3).

    Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potra' essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali:

    Euro 400.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 2.000.000;

    Euro 200.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con...

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