DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2005, n. 237 - Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone

Coming into Force04 Dicembre 2005
Published date19 Novembre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/11/19/005G0262/ORIGINAL
Enactment Date19 Settembre 2005
Official Gazette PublicationGU n.270 del 19-11-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 novembre 2004 e del 25 luglio 2005;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2005;

Ritenuta la necessita' di provvedere alla individuazione dei criteri e delle modalita' preordinate all'istituzione dello speciale programma di assistenza, disciplinato dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;

Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita', di concerto con Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale

  1. Il programma di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.

  2. Il programma di cui al comma 1 e' realizzato, a cura delle regioni, dagli enti locali o dai soggetti privati con questi convenzionati, dietro presentazione alla Commissione di cui all'articolo 3 di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonche' le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

  3. I progetti di cui al comma 2, che tengono altresi' conto delle eventuali esigenze collegate alla tipologia delle vittime, alla loro eta' e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:

    1. fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture ad indirizzo segreto;

    2. disponibilita' per le vittime di servizi socio-sanitari di pronto intervento;

    3. convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza e...

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