Le cautele contro le lavorazioni insalubri nella gestione del rischio di impresa consentito

AutoreRomina Cauteruccio
Pagine395-397

Page 395

La normativa civilistica impone al datore di lavoro di ´adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la categoria e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoroª secondo quanto testualmente stabilito dall'art. 2087 c.c.

L'importanza di questa norma, di natura prettamente pubblicistica, sta proprio nell'estrema elasticità della previsione che ne fa, come ha precisato la Cassazione 1 una norma di chiusura del sistema di sicurezza volta a ricomprendere ipotesi e situazioni non espressamente previste ed avente la funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica.

Con l'art. 2087 viene così sancito, secondo la migliore dottrina, il c.d. ´debito di sicurezzaª, non circoscritto alla mera osservanza delle precauzioni imposte da disposizioni legislative o regolamentari, ma comprensivo anche di tutte le misure realmente necessarie per conseguire pienamente le finalità protettive anche al di là di quanto espressamente previsto dalla legislazione speciale in materia.

Con riferimento alla responsabilità del datore di lavoro per danni cagionati al dipendente in occasione della esecuzione della prestazione lavorativa, la natura di norma di chiusura del sistema infortunistico, riconosciuta all'art. 2087 c.c. fa sì che sia imposto al datore di lavoro, anche ove manchi una specifica misura preventiva, il dovere di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, oltre a tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore 2.

Nell'art. 3 del D.L.vo 626/94 vengono elencati tra le misure generali di tutela i seguenti precetti in cui si sostanzia, in concreto, l'azione preventiva:

- riduzione dei rischi alla fonte; - sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno;

- rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta dell'attrezzatura e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;

- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali;

- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;

- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici;

- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine a impianti, con particolare riguardo a dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti;

- informazione, formazione e istruzioni ai lavoratori.

Il concetto di rischio, va da sé che richiami un'attività pericolosa, pertanto quando si allude al rischio d'impresa consentito, il riferimento è alla disciplina penale in materia di produzioni pericolose per l'incolumità pubblica.

In tema d'infortuni sul lavoro, siamo ormai vicini a un'emergenza sociale, definibile per i dati un bollettino di guerra: 4 morti ogni giorno e 2.500 infortuni sul lavoro.

Nella casistica emergente, non sono un'eccezione i casi in cui è lo stesso lavoratore che si espone al rischio, sottraendosi alle misure di sicurezza predisposte.

A tal riguardo si deve rilevare come anche nell'ipotesi in cui il comportamento del lavoratore infortunato abbia dato origine all'evento, riconducibile comunque alla mancanza o insufficienza di cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento 3, si ritiene di escludere efficacia causale al comportamento della...

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