DELIBERA 28 maggio 2014 - Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, per l'anno 2014. (14A04489)

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Nella sua adunanza del 28 maggio 2014;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima;

Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;

Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e' stato fissato dal citato comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990 nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013 la quale ha rideterminato al ribasso la misura del contributo per l'anno 2014 a carico delle societa' di capitale al fine di limitare, quanto piu' possibile, gli oneri a carico degli operatori economici, fissando il contributo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato, dalle societa' di capitale con ricavi totali...

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