DELIBERAZIONE 22 Giugno 2007 - Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 143/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 giugno 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (di seguito legge n. 312/2004);

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/2005);

la legge 23 febbraio 2006, n. 51 (di seguito: legge n. 51/2006);

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

la deliberazione 28 dicembre 2004, n. 254/04, come successivamente modificata ed integrata, con la quale l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha approvato il proprio regolamento di contabilita' con allegato schema dei conti;

la deliberazione 29 dicembre 2006, n. 328/06 con la quale l'Autorita' ha approvato il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento;

il documento recante "Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas";

Considerato che:

il comma 38 dell'art. 2 della legge n. 481/1995, come modificato dal comma 68-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005, stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente e che l'Autorita' puo' stabilire modalita' e termini della predetta contribuzione con la procedura disciplinata dal comma 65 dell'art. 1 della legge n. 266/2005;

il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione con cui l'Autorita' provvede a fissare, tra l'altro, i termini e le modalita' del versamento, deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;

il comma 40 dell'art. 2 della legge n. 481/1995, come modificato dal comma 24 dell'art. 18 della legge n. 312/2004, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscano direttamente al bilancio dell'Autorita';

la misura del contributo, una volta definita, determina l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorita' che costituisce l'unica fonte di entrata dell'Autorita' stessa per far fronte ai propri oneri di funzionamento;

Ritenuto che:

sia opportuno definire, in via generale, le modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' al fine di garantire ai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile che indichi:

a titolo meramente ricognitivo, la tipologia delle attivita' il cui esercizio costituisce presupposto dell'obbligo contributivo posto in capo ai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;

le tipologie dei ricavi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile;

le istruzioni relative alla effettuazione del versamento del contributo e le conseguenze previste dalla legge in caso di omesso, tardivo o indebito pagamento;

le modalita' di contribuzione, come individuate nel documento richiamato in premessa, soddisfino i principi di economicita', trasparenza ed efficienza dell'azione...

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