DECRETO 24 giugno 2008 - Modalita'' di contribuzione nel settore dell''edilizia. Misura dell''11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall''articolo 29, comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 341, cosi'' come modificato al comma 5 dell''articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per l''anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE

per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE

dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'art. 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2007, con il quale, per l'anno 2006, la riduzione di cui al citato cornma 2 e' stata fissata all'11,50 per cento;

Tenuto conto che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge...

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