Contributo alle associazioni di promozione sociale
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, e' stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma 1 e' assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui e' ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui e' ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.
Il contributo da assegnare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 476 del 1987, e' ripartito secondo i seguenti criteri:
una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti i soggetti ammessi al contributo;
una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attivita' svolta;
una quota del 60 per cento sulla base del programma di attivita' di cui all'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1987 ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.