LEGGE 15 dicembre 1998, n. 438 - Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale

Coming into Force05 Gennaio 1999
Published date21 Dicembre 1998
Enactment Date15 Dicembre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/12/21/098G0493/CONSOLIDATED/20171016
Official Gazette PublicationGU n.297 del 21-12-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Contributo alle associazioni di promozione sociale

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, e' stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

  2. Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma 1 e' assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui e' ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui e' ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.

  3. Il contributo da assegnare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 476 del 1987, e' ripartito secondo i seguenti criteri:

  1. una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti i soggetti ammessi al contributo;

  2. una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attivita' svolta;

  3. una quota del 60 per cento sulla base del programma di attivita' di cui all'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1987 ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.

Art 2.

Modifiche alla legge 19 novembre 1987, n. 476

  1. Alla legge 19 novembre 1987, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 2, comma 2, sono soppresse le parole da: "e che essi dimostrino" fino alla fine del comma;

  2. all'articolo 4, il secondo periodo del comma 2 ed il comma 3 sono abrogati;

  3. all'articolo 6, il comma 3 e' abrogato.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

Art 3.

C o n t r o l l i

  1. Entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 le associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalita' istituzionali. A tal fine, alle relazioni sono allegati i bilanci preventivi ed i consuntivi dell'esercizio precedente.

  2. Il Ministro per la solidarieta' sociale, tenuto conto delle relazioni di cui al comma 1, presenta entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 una relazione al Parlamento che indica:

  1. l'ammontare dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT