Modalita' di assegnazione del contributo spettante alle unioni di comuni per il servizio di polizia locale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto del 1° settembre 2000, n. 318, recante

Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali

; Visto l'art. 31, comma 7, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede l'incremento dei contributi erariali spettanti alle unioni di comuni per l'anno 2003 nella misura complessiva di cinque milioni di euro, per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalita' di investimento; Considerata la necessita' di disciplinare le modalita' di assegnazione ed attribuzione dei contributi per l'anno 2003 a favore dell'esercizio associato dei servizi di polizia locale; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Decreta

Art. 1.

Finalita' del provvedimento

  1. Il presente provvedimento disciplina le modalita' di assegnazione del contributo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2003, a favore delle unioni di comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, in base al disposto dell'art.

    31, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  2. I contributi assegnati sono destinati esclusivamente a spese di investimento.

    Art. 2.

    Ripartizione del fondo

  3. Il fondo di cui all'art. 1 e' cosi' ripartito

    1. una quota, pari al 50 per cento, e' attribuita alle unioni che esercitano in forma associata i servizi di polizia locale, in ragione delle spese correnti certificate, secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente provvedimento; b) una quota, pari al 50 per cento, e' attribuita alle unioni che esercitano in forma associata i servizi di polizia locale, in ragione delle spese in conto capitale certificate, secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente provvedimento.

    Art. 3.

    Attribuzione della quota del fondo correlata alle spese correnti certificate

  4. La quota del fondo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.

    2 e' attribuita alle unioni di comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, come risultanti dalle certificazioni in possesso del Ministero dell'interno, in base alle spese correnti sostenute per tali servizi. Le singole quote spettanti sono determinate secondo un criterio di proporzionalita' tra l'ammontare del fondo da ripartire, l'importo totale certificato delle spese correnti relative ai servizi di polizia locale ed il relativo importo...

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