DECRETO 27 settembre 2013 - Ripartizione del contributo ai comuni per il ristoro del minor gettito IMU 2013. (13A07978)

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che prevede che per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 102 del 2013, il quale prevede che: a) per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui al citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

  1. la detrazione prevista dal citato art. 13 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

  2. ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;

  3. non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

Visto l'art. 3 del citato decreto-legge n. 102 del 2013, il quale prevede che al fine di...

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