Contributo logico-informatico all'analisi della legislazione

AutoreAntonio Anselmo Martino
Pagine53-78

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@1. Il potere legislativo

Nella prima teoria sistemica politica1, il sistema politico è rappresentato come un insieme che riceve entrate, effettua trasformazioni e produce uscite, Le uscite del sistema politico (outputs) sono caratterizzate come associate o autoritarie. Queste ultime vanno dalle leggi generali alle decisioni amministrative e giudiziarie.

La funzione di produrre uscite adeguate, come caratteristica di adattabilità del sistema, fu elaborata dalla teoria sistemico-funzionale più nota2, Le funzioni di elaborazione, esecuzione e applicazione di regole non producono però grandi innovazioni sulla già vecchia classificazione della divisione dei poteri, ma piuttosto evidenziano la frattura che esiste tra le descrizioni della politica comparata e l'apparato scientifico col quale si pretende d'inquadrarle.

Il problema consiste nell'ambiguità e obsolescenza dell'armamentario terminologico e concettuale con cui si affrontano tali temi. Noe viene qui trattato questo punto, ma sarà opportuno tener presente che nel campo giuridico si è sempre impegnati nell'analisi degli outputs del sistema, in forma di normative e, fatta eccezione per la più avanzata teoria costituzionalista, quando si parla di' «potere legislativo» si pensa immediatamente alla struttura nazionale di potere che, de jure o de facto, ostenta tale denominazione e non aia funzione legislativa, che' consiste nel raccogliere ed elaborare le istanze sociali per poi tradurle in regole di comportamento. Probabilmente sarebbe più adeguato distinguere non tanto tra «potere esecutivo e poterePage 54 legislativo, ma - partendo da considerazioni politiche - tra potere di decisione politica e governo (potere di legislazione-esecuzione)»3.

A causa delle grandi trasformazioni sociali ed economiche l'incremento delle esigenze (inputs) è stato vertiginoso e ha prodotto una crescita ugualmente turbinosa delle uscite (ouipmis); si può affermare che le uscite sono cresciute in maniera tumorale, contaminata4, e che le soluzioni in esse espresse si trovano in ritardo rispetto a un mondo tecnologicamente avanzato.

Qualunque sia la struttura politica del «potere legislativo», per il giurista l'unico fatto certo è che la sua funzione consiste nel fare le leggi. Sebbene non sia compito dei giuristi decidere le forme di governo, essi possono essere di aiuto a migliorare le leggi e, per fare ciò, devono mettere un po' d'ordine nel prodotto legislativo e stabilire regole tecniche per la produzione futura. Ebbene, per porre ordine negli ordinamenti nazionali e internazionali, occorre escogitare tecniche d'analisi in grado di generare regole atte a migliorare la produzione legislativa futura.

Dalle regole create per mettere ordine nella legislazione esistente e per migliorare la tecnica della produzione legislativa futura nasceranno i crìteri di unificazione e integrazione giuridica di un mondo che conserva ottusamente il suo provincialismo in forma di marchingegni giuridici. Come c'è da auspicarsi che si concretizzi un lavoro interdisciplinare tra giuristi e politologi al fine di chiarire le oscure alteraative che si presentano in modo rigido dal punto di vista della funzione di produrre risposte accettabili alle incessanti domande del sistema politico, alo stesso modo sarebbe desiderabile che vi fosse anche un'integrazione tra giuristi, logici e informatici nel compito comune di analizzare i prodotti legislativi.

@2. La contaminazione legislativa

Ogni volta che il mondo giuridico si è sovraccaricato di outputs si son dovute compiere eroiche «riduzioni» di eorme: riordinamenti, compilazioni, testi unici e codificazioni. E ogni volta s'è operato con l'idea di fare un lavoro definitivo. Sono convinto che il momento presente sia uno di quelli in cui s'impone It necessità di un'eroica «riduzione» normativa; notisarà l'ultima, ma sarà senza dubbio diverst per le capacità tecnologiche con cui siamo' in grado d'affrontarla.

Se ai romani era sufficiente un numero ridotto d'eminenti giuristi le cui soluzioni potevano servire come punto di riferimento, noi abbiamo bisognoPage 55 di quantità ingenti d'informazioni semplicemente per' «sapere quello che c'è» e questo tipo d'informazioni si può ottenere soltanto con tecniche avanzate. E tuttavia l'informazione costituisce il primo passo; per raccomandare e formulare regole tecniche che tendano all'integrazione e unificazione legislativa è necessario elaborare con un qualche metodo scientifico, quell'informazione, che diversamente risulterebbe inutile o controproducente.

L'information retrieval ha fatto già molto in ordine al fine d'ottenere un'adeguata informazione sulla produzione legislativa e la miglior prova di ciò è data dall'esistenza di sistemi funzionanti per. il reperimento della legislazione, per la documentazione dell'iter parlamentare, di stadi di progetti, ecc.5. Ma rimane ancora_ molto da fare: per esempio, sarebbe il momento adatto per affrontare il problema di quale sia la legislazione vigente, evitando però d'adottare come soluzione - in caso di trattamento informatico - l'arbitrarietà del funzionario incaricato d'alimentare il sistema o la discrezionalità di chi riceve l'informazione.

Un settore che è agli albori della sua realizzazione è l'informatica metado-cumentaria che analizza sistemi o sottosistemi giuridici positivi. Cercherò d'illustrare questo tema nelle pagine che' seguono.

Si tratta di affrontare un'impresa-rivolta alla revisione dei sistemi giuridici positivi, assumendoli nella fale di confusione, contradditorietà e, quindi, d'incertezza in cui essi si trovano. Il fatto che i giuristi e i legislatori s'impegnino a produrre testi unici o unificati è la miglior prova dell'assoluta necessità' di sapere quale sia il diritto vigente in ogni settore; su questo neppure gli specialisti sono in grado di dare una rispostale non si può ignorare che, ogni volta che viene creata una legge, questa si aggiunge a un sistema piuttosto confuso e saturo, per cui è minima la possibilità d'incidere sul suo miglioramento, soprattutto se si tiene presente che il sistema legislativo vigente è l'insieme di tutte le leggi emanate, escluso quelle abrogate, più tutte le conseguenze di esse.

@3. L'analisi automatica della legislazione

Per progettare l'analisi automatica di settori, completi della legislazione vigente è necessario avere alcune idee chiare sulla conformazione scientifica degli ordinamenti giuridici e delle operazioni che una concezione dinamica del diritto richiede6. Per la costruzione d'un programma automatico d'analisi degli ordinamenti giuridici vigenti è necessario procedere» per lo meno»Page 56 secondo i seguenti passi: 1) 'configurazione del modello giuridico del sistema; 2) determinazione del corpus normativo, che per ora conviene mantenere al livello di piccoli sottosistemi; 3) analisi degli enunciati della legge per trasformarli in condizioni e conseguenze; 4) calcolo delle relazioni (almeno sintattiche) fra condizioni e conseguenze, fra condizioni tra di loro e conseguenze fra di loro; 5) riduzione del numero di combinazioni possibili al fine di rendere il sistema funzionale e privo di ridondanze; 6) analisi degli operatori e del contenuto delle conseguenze; 7) individuazione delle entità, degli attributi e identificatori di ciascun elemento generico; 8) calcolo dei vincoli esistenti fra i dati elementari, cercando di trasformare le relazioni «molti a molti» in relazioni «uno a molti» e, se possibile, «uno a uno»; 9) costruzione d'una mappa dell'informazione; 10) creazione d'un programma che consenta la riproduzione del modello giuridico e il calcolo delle combinazioni rilevanti; 11) realizzazione d'un disegno di tipo gerarchico; 12) creazione d'un programma che renda possibile la deduzione automatica di conseguenze giuridiche nel modello previsto.

Successivamente sarà possibile integrare i sottosistemi in insiemi più grandi, per i quali si dovranno prendere nuovi accorgimenti, dal momento che non si tratta della somma di più sottoinsiemi, ma d'una vera e propria integrazione in un sistema gerarchico; ciò importa anche la necessità d'incorporare dei criteri che consentano di scegliere in caso di conflitto.

@4. La nozione di 'sistema'

Un lavoro scientifico che non ha mai termine ma che è indispensabile per evitare la discussione sulle parole consiste nella chiarificazione della terminologia. In questo articolo il termine 'sistema' (giuridico) - che è molto ambiguo - servirà a designare l'insieme delle norme giuridiche vigenti in un determinato tempo e spazio. Normalmente si parla di «sistema giuridico brasiliano» o di «sistema giuridico italiano» per riferirsi all'insieme delle norme giuridiche create conformemente a certi criteri e non abrogate7. Ma non sussiste alcun impedimento a usare il termine 'sistema1 riferendosi a un momento storico anteriore («il sistema giuridico francese dell'epoca napoleonica») o a un sottosistema («il procedimento penale nella provincia di Cordova»).

Ciò che importa segnalare è che all'espressione «sistema giuridico» corrisponde una nozione statica, uno stacco temporale (passato, presente, futuro). Se si preferisce, con un'immagine cinematografica, il sistema è come un fotogramma all'interno d'un film: tale film rappresenta l'ordinamentoPage 57 giuridico, vale a dire, la sequenza temporale dei sistemi giuridici che si riconoscono o s'identificano in rapporto a criteri spaziali, politici, ecc. Così si parla ad esempio dell'ordinamento giuridico italiano a partire dalla Resistenza, ma si potrebbe fare riferimento anche a uè tempo molto anteriore, come quello del'unificazione del 18618.

Da alcuni storici il termine 'sistema' è usfato in un senso ancora più generico rispetto a quello d'ordinamento, cioè come linea d'ascendenza comune a vari ordinamenti giuridici (per esempio il diritto romano o la prassi islamica). Si è soliti impiegare il termine 'sistema' per riferirsi anche a sottosistemi d'un sistema giuridico (per esempio al «sistema svizzero delle...

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