DECRETO 9 luglio 2002 - Contributo per il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, di cui all'art. 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' e, in particolare l'art. 2, comma 38, lettera b), il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorita' si provvede, a decorrere dal 1996, mediante contributo, versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica ed il gas, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio; Visto l'art. 2, comma 39, della predetta legge n. 481 del 1995, in base alla quale le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato e che il contributo stesso deve essere versato entro il 31 luglio di ogni anno; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare l'art. 23 e seguenti, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 ed il bilancio poliennale per il triennio 2002-2004; Visto il decreto 28 dicembre 2001 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002; Vista la delibera n. 312/01 del 21 dicembre 2001, con la quale l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2002; Ritenuto congruo adeguare, riducendola, la misura del contributo per l'anno 2002, tenuto conto dell'indicazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas circa il fabbisogno finanziario nonche' dei prevedibili effetti, segnalati dalla stessa Autorita', sull'ampliamento della base imponibile conseguente al processo in corso di separazione societaria dei soggetti regolati; Decreta

Art. 1.

  1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica e del gas, e' fissato, per l'anno 2002, nella misura dello 0,3 (zero virgola tre) per mille dei ricavi conseguiti nell'ultimo esercizio.

  2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per servizio di pubblica utilita' si intendono le attivita' di cui ai decreti legislativi 16...

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