DECRETO 10 aprile 2013 - Condizioni, limiti, modalita' e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza». (13A05992)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'art. 1 con il quale sono istituite le Zone Franche Urbane;

Visti i commi da 341 a 341-ter del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006 con il quale sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone Franche Urbane;

Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, con la quale sono fissati i «Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane»;

Vista la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159, con la quale e' disposta la «Selezione e perimetrazione delle Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l'art. 37, che dispone che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione nonche' la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, nonche' in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza»;

Visto il comma 1-bis del suddetto art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che dispone che «rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo Convergenza per le quali e' stata gia' avviata una procedura di riconversione industriale, purche' siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'»;

Visto il comma 4 del medesimo art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti, delle modalita' e dei termini di decorrenza delle predette agevolazioni;

Visto il comma 4-bis del piu' volte citato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che stabilisce che le agevolazioni di cui all'art. 37 si applicano altresi', in via sperimentale, ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis» e che la relativa copertura e' disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dallo stesso decreto-legge n. 179 del 2012, rinviando l'attuazione di quanto previsto allo stesso comma 4-bis, nonche' l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili, a un...

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