Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 e n. 3464/2005 - Approvazione delle disposizioni contributive a beneficio dei privati gravemente danneggiati. (Ordinanza commissariale n. A/31).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, ´Istituzione del Servizio nazionale della protezione civileª;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza prorogato al 31 dicembre 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005;

Richiamata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003, con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana e' stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di euro 10.000.000,00;

Preso atto che tali risorse, con ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 sono state ripartite tra i vari interventi urgenti e improrogabili tra cui la concessione di contributi finalizzati al rientro dei nuclei familiari evacuati nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilita' degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;

Considerato che a fronte dell'attuazione degli interventi sopra richiamati risultano economie disponibili pari a euro 1.350.000,00;

Richiamata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005 che per gli eventi suddetti ha assegnato un contributo di euro 2.000.000,00 finalizzato alla stipula di un contratto di mutuo quindicennale;

Considerato che a seguito della stipula del contratto di mutuo sono risultati disponibili complessivi euro 23.198.371,27;

Preso atto peraltro che tali ultime risorse, come chiarito dal Dipartimento di protezione civile con nota prot. n. DPC/26/0060201 del 15 dicembre 2005, possono essere utilizzate oltre che per finanziare gli interventi di ripristino delle opere pubbliche e di messa in sicurezza anche per la concessione di contributi per la riparazione di immobili destinati a civile abitazione distrutti o danneggiati;

Viste le segnalazioni di danno che i privati colpiti dall'alluvione hanno presentato dopo l'evento ai comuni di Carrara e di Massa;

Viste le disposizioni allegate predisposte dagli uffici regionali;

Ritenuto di attivare una procedura per la concessione di contributi a favore di privati gravemente danneggiati dall'evento in oggetto, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1 comma 3, lettera c) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

Preso atto che all'indomani dell'evento e' stata attivata tramite Fidi Toscana S.p.A. una linea finanziaria per le imprese danneggiate nella forma del contributo in conto interessi a valere su risorse finanziarie regionali;

Valutato di rinviare l'attivazione di una ulteriore procedura contributiva nella forma del contributo a fondo perduto a beneficio delle imprese danneggiate, attivando fin da ora un tavolo tecnico con le categorie interessate per la verifica delle relative priorita';

Ritenuto di destinare alla procedura a favore dei privati danneggiati complessivi euro 3.000.000,00 cosi' distinti:

Euro 1.000.000,00 per contributi per danni a beni mobili e mobili registrati a valere sulle economie sopra indicate di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

Euro 2.000.000,00 per contributi per danni a beni immobili a valere sulle risorse assegnate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005;

Ritenuto di riservare alla procedura a favore delle imprese danneggiate complessivi euro 1.350.000,00 cosi' distinti:

Euro 350.000,00 per contributi per danni a beni mobili, macchinari, attrezzature, scorte e mobili registrati a valere sulle economie sopra indicate di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

Euro 1.000.000,00 per contributi per danni a beni immobili a valere sulle risorse assegnate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005;

Ordina:

  1. di attivare una procedura contributiva a favore dei soggetti privati gravemente danneggiati a causa dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nei comuni di Carrara e Massa approvando a tal fine le relative disposizioni allegate al presente provvedimento sotto la lettera ´Aª quale parte integrante e sostanziale;

  2. di attivare fin da ora un tavolo tecnico con le categorie interessate per la verifica delle relative priorita' al fine di definire i criteri per le procedure contributive, nella forma del contributo a fondo perduto a beneficio delle imprese danneggiate;

  3. di destinare alla procedura a favore dei privati danneggiati complessivi euro 3.000.000,00 cosi' distinti:

    Euro 1.000.000,00 per contributi per danni a beni mobili e mobili registrati a valere sulle economie sopra indicate di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

    Euro 2.000.000,00 per contributi per danni a beni immobili a valere sulle risorse assegnate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005;

  4. di riservare alla procedura a favore delle imprese danneggiate complessivi euro 1.350.000,00 cosi' distinti:

    Euro 350.000,00 per contributi per danni a beni mobili, macchinari, attrezzature, scorte e mobili registrati a valere sulle economie sopra indicate di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

    Euro 1.000.000,00 per contributi per danni a beni immobili a valere sulle risorse assegnate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005;

  5. individuare ai sensi dell'art. 1, comma 2, ordinanza del Presidente del...

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