I Contributi di bonifica dopo la legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3

AutoreAndrea Guarino
Pagine379-381

Page 379

La L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ha introdotto radicali innovazioni nella distribuzione dei poteri pubblici, legislativi ed amministrativi.

La funzione legislativa generale, attribuzione dello Stato, è stata trasferita alle Regioni.

L'art. 3 L. cost. ha sostituito l'antecedente art. 117 Cost. Ha previsto, al secondo comma, un elenco di materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Al terzo comma reca un elenco di materie riservate alla competenza concorrente di Stato e Regioni.

Infine, al quarto comma, ha disposto che «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

Con riguardo alla nuova legge costituzionale ci si chiede se la materia della bonifica (e dei consorzi di bonifica) rientri ora nella competenza esclusiva delle Regioni. Se, in caso di risposta affermativa, le Regioni possano superare il principio secondo il quale sono tenuti a contribuire alle spese di bonifica solo i proprietari che vi traggano beneficio.

1. - Al primo quesito può essere data risposta negativa. Anche a seguito della legge costituzionale 3/01, la materia della bonifica deve ritenersi inclusa nella competenza concorrente di Stato e Regioni.

La soluzione discende da una serie di considerazioni che investono la natura e le finalità della bonifica.

L'attività di bonifica è, anzitutto, prevista a livello costituzionale.

L'art. 9 Cost. pone tra i compiti precipui della Repubblica la tutela del paesaggio. L'art. 44 Cost., poi, dispone che, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali, la legge promuove ed impone la bonifica delle terre.

La legge dello Stato che disciplina compiutamente la bonifica è il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215.

Pur se antecedente alla Costituzione, il R.D. 215/33 regola la bonifica perseguendo le medesime finalità di cui all'art. 44 Cost.

Prevede, inoltre, che la bonifica debba conseguire vantaggi igienici e demografici.

Il R.D. 215/33 istituisce, per il compimento della bonifica, i consorzi di bonifica.

I consorzi di bonifica sono disciplinati dagli artt. 54 ss. del R.D. 215/33. Sono costituiti tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio della bonifica e provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica medesime.

I consorzi di bonifica sono ritenuti, concordemente, enti pubblici economici. Ma la giurisprudenza non manca di precisare che si tratta pur sempre di enti a struttura associativa (Corte cost. 24 luglio 1998 n. 236).

La bonifica e i consorzi di bonifica trovano ingresso anche nel codice civile agli artt. 857 e ss., codice civile, che ricalcano in sintesi il contenuto del R.D. 215/33.

2. - Con il passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative statali in tema di agricoltura e foreste, sono trasferite alle Regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti la bonifica e i consorzi di bonifica (art. 1, n. 4 D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e art. 73 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616).

A seguito della attribuzione delle funzioni amministrative in tema di bonifica, le Regioni sono altresì investite del potere di legiferare in materia.

La competenza normativa è concorrente.

La giurisprudenza rinviene il fondamento della potestà nell'art. 117 Cost. (vecchio testo), alla materia agricolture e foreste, che è riservata espressamente alla competenza concorrente di Stato e Regioni (Corte cost. 236/98).

Ciò deriva dalla considerazione che, con l'inserimento della materia della bonifica in quella più ampia e generale dell'agricoltura e delle foreste operata dai D.P.R. 11/1972 e 616/1977, è stata conseguentemente estesa la potestà legislativa concorrente delle Regioni anche alla bonifica.

Con il riconoscimento del potere di legiferare sulla bonifica, tutte le Regioni a statuto ordinario...

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