Contratto di comodato mobiliare

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Page 408

Tra

Il signor . . . luogo e data di nascita . . . domicilio e/o residenza . . . codice fiscale . . . , di qui in poi comodante

e

Il signor . . . luogo e data di nascita . . . domicilio e/o residenza . . . codice fiscale . . . , di qui in poi comodatario,

Si conviene e si stipula quanto segue

  1. Parte comodante consegna a parte comodataria il seguente bene mobile così descritto: . . .

  2. La consegna di cui sopra viene effettata dal comodante affinché il comodatario possa servirsi del bene ed utilizzarlo a suo piacimento, salva la natura, la sostanza della cosa stessa e la sua naturale destinazione.

  3. La cosa oggetto di comodato dovrà essere utilizzata dal comodatario secondo la sua natura ed essenza, ed in modo da poterla restituire in natura, salvo il deperimento dovuto al suo uso.

  4. La restituzione in natura della cosa dovrà avvenire, a spese e cura del comodatario, presso il domicilio e/o la residenza indicata nel presente contratto.

  5. La cosa resterà nella disponibilità del comodatario sino al . . .

  6. È fatto espresso divieto al comodatario di dare in sub-comodato la cosa oggetto del presente contratto.

  7. È fatta comunque salva la possibilità per il comodatario di restituire la cosa anche prima della scadenza di detto termine, tramite preavviso al comodante di almeno 10 gg.

  8. L'utilizzo della cosa avverrà, da parte del comodatario, a titolo gratuito.

  9. Il comodatario, oltre a quello di utilizzare la cosa secondo la sua normale destinazione, assume l'obbligo di conservare e custodire diligentemente la cosa e di restituire la medesima al termine stabilito.

  10. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 del c.c. la cosa oggetto del contratto viene stimata in...

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