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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine249-254

Page 249

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. Un., 15 dicembre 2009, n. 47923 (Ud. 29 ottobre 2009). Pres. Gemelli – Est. Conti – P.M. Ciani (Conf.) – Ric. D’Agostino

Reato - Estinzione (Cause di) - Oblazione - Istanza - Erroneo rigetto - Giudizio di opposizione - Divieto di presentazione di ulteriore domanda - Esclusione - Conseguenze. Reato - Estinzione (Cause di) - Oblazione - Istanza - Proposizione da parte del difensore non munito di procura speciale - Ammissibilità - Fattispecie.

Nell’ipotesi in cui la domanda di oblazione sia stata correttamente proposta in sede di opposizione a decreto penale, ed erroneamente non accolta, non opera, nel giudizio conseguente all’opposizione, il divieto di presentazione di un’ulteriore domanda, sicchè è dovere del giudice del dibattimento prendere in considerazione detta richiesta. (C.p.p., art. 459; c.p.p., art. 464; att. c.p.p., art. 141; c.p., art. 162; c.p., art. 162 bis) (1)

È legittima, ai sensi dell’art. 99, comma primo, c.p.p., la proposizione della domanda di oblazione da parte del difensore dell’imputato, anche se non munito di procura speciale. (Fattispecie in tema di opposizione a decreto penale di condanna). (C.p., art. 162; c.p., art. 162 bis; c.p.p., art. 99; c.p.p., art. 461; c.p.p., art. 464; att. c.p.p., art. 141) (2)

    (1) Pressochè in termini Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2008, Pezzuti, in questa Rivista 2008, 759.

    (2) La decisione in epigrafe delle SS.UU. ribalta l’impostazione della giurisprudenza maggioritaria espressa, principalmente, dalle sentenze Cass. pen., sez. IV, 16 febbraio 2005, Pisoni, in questa Rivista 2006, 595 e Cass. pen., sez. III, 13 novembre 2000, Parrello, ivi 2001, 599. In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che la presentazione della domanda di oblazione, diversamente dall’atto del pagamento della somma determinata dal giudice, costituisce un atto di mero impulso processuale, inidoneo a determinare di per sé alcuna situazione processuale irreversibile sull’esito del procedimento e sulle relative regole di giudizio, poiché l’imputato può, in ogni tempo, anche dopo il provvedimento ammissivo del giudice, togliere ad essa ogni effetto, mediante una dichiarazione espressa a norma dell’art. 99, comma secondo, c.p.p.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. Con sentenza in data 7 ottobre 2008, il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, dichiarava Antonio D’Agostino colpevole del reato previsto dall’art. 81 cpv. c.p., D.L.vo n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, e art. 279, comma 2, e con le attenuanti generiche lo condannava alla pena di euro 300,00 di ammenda, in relazione al fatto di cui all’art. 279, comma 2, e a quella di euro 6.000,00 di ammenda per i fatti di cui all’art. 256 del citato decreto (fatti accertati in Bentivoglio il 16 agosto 2006).

    Il giudizio traeva origine da un’opposizione a decreto penale di condanna, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 26 ottobre 2006, proposta in data 29 maggio 2007 dal difensore di fiducia dell’imputato, che contestualmente chiedeva per il suo assistito l’ammissione all’oblazione ai sensi dell’art. 162 bis c.p..

    In data 27 giugno 2007 il predetto G.i.p. emetteva decreto di citazione a giudizio, ex art. 557 c.p.p..

    All’udienza dibattimentale del 19 marzo 2008 il difensore depositava, per la prima volta, una procura speciale, datata 28 maggio 2007, conferitagli dall’imputato ai fini della proposizione della domanda di oblazione.

    Il Tribunale, dichiarata la contumacia dell’imputato e revocato il decreto penale, rilevava, quanto alla domanda di ammissione all’oblazione formulata contestualmente all’atto di opposizione al decreto penale, che essa era stata proposta dal difensore non munito di procura speciale, e quindi da un soggetto non legittimato a formularla, trattandosi, per costante insegnamento giurisprudenziale, di un diritto personale dell’imputato; e, quanto alla reiterazione della domanda presentata in udienza, che ad essa ostava “il chiaro disposto dell’art. 162 c.p.p., (recte, art. 464 c.p.p.) comma 3”. 2. In data 26 novembre 2008 l’imputato, a mezzo del suo difensore, avv. Cicognani, proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, nonchè avverso l’ordinanza dichiarativa di inammissibilità della domanda di oblazione, deducendo, in primo luogo, l’inosservanza ed erronea applicazione degli art. 99 c.p.p., e 162 bis c.p., in relazione alla ritenuta inammissibilità della domanda di oblazione.

    Si esponeva, in particolare, nell’atto di impugnazione:

    1. che il difensore, nominato in occasione della notifica del decreto penale di condanna, aveva in effetti firmato personalmente l’atto di opposizione con contestuale richiesta di oblazione;

    2. che il G.i.p. aveva ordinato di procedere con rito immediato, e in tale sede la difesa aveva rilevato la mancata ammissione all’oblazione, questione sulla quale il Tribunale di Bologna aveva conseguentemente provveduto con l’impugnata ordinanza;

    3. che l’interpretazione data al riguardo dal Tribunale, anche se in linea con un orientamento giurisprudenziale, secondo cui la domanda di oblazione può essere propostaPage 250 esclusivamente dal contravventore ovvero dal difensore munito di procura speciale, non poteva essere condivisa per le seguenti ragioni: 1) l’art. 162 bis c.p., pur menzionando in due occasioni (sia al comma 1 che al comma 2) il contravventore, non contempla l’obbligo di provvedere personalmente; 2) l’oblazione costituisce per la persona del contravventore un indubbio vantaggio, garantendogli, a fronte della rinuncia a provare la propria innocenza, l’estinzione del reato attraverso una preventiva disamina che rientra comunque nell’ambito della difesa tecnica; una scelta siffatta non mette in pericolo valori tali da dover essere tutelati attraverso il ricorso a quella forma di ulteriore garanzia rappresentata dalla procura speciale; 3) l’ordinamento si preoccupa di apprestare particolari garanzie solo in determinate situazioni, stante la delicatezza del contesto, prevedendo espressamente che l’atto debba essere compiuto personalmente dalla parte, ovvero dal suo difensore munito di procura speciale (ad es., la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena, la presentazione e la remissione della querela, ecc), mentre ciò non è contemplato con riferimento alla domanda di oblazione.

    Sulla base del disposto di cui all’art. 99 c.p.p., dunque, ad avviso del ricorrente doveva ritenersi che il difensore, qualora non vi sia un’espressa riserva, possa compiere tutte le attività che la legge riconosce all’imputato, e nella procedura di oblazione tale riserva non compare.

  2. Con ulteriori motivi il ricorrente (subordinatamente) deduceva, altresì:

    - la mancata assunzione di una prova decisiva (l’esame di un teste inserito nella lista della difesa);

    la contraddittorietà ed illogicità della motivazione relativamente al giudizio di responsabilità per il superamento dei limiti nell’emissione E19, nonchè la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di irrilevanza di un documento acquisito agli atti;

    - l’inosservanza ed erronea applicazione del D.L.vo n. 152 del 2006, artt. 181 e 256, in ordine alla natura di materia prima secondaria degli “sfridi di laterizio” riutilizzati all’interno della ditta produttrice in assenza di operazioni di trasformazione;

    - la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’irrilevanza della delega per asserita carenza di capacità e conoscenze sulla materia ambientale in capo al delegato.

    Chiedeva, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.

  3. Con ordinanza emessa in data 18 giugno 2009, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, cui era stato assegnato il ricorso, ha disposto la trasmissione del procedimento alle Sezioni Unite, ritenendo opportuno il loro intervento al fine di evitare un potenziale contrasto giurisprudenziale.

    A tale riguardo si osserva che...

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