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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine39-44

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. Un., 3 novembre 2009, n. 23198. Pres. Carbone – Est. Spirito – P.M. Martone (Parz. Diff.) – Ric. Canu ed altri (Avv. Arietta) c. Violetti ed altri (Avv.ti Monacchia e Passino)

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Finita locazione - Uso diverso dall’abitativo - Sospensione dell’esecuzione alla scadenza del periodo transitorio ex art. 7 D.L. n. 551/89 - Indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. maggiorata del 100% - Corresponsione da parte del conduttore per tutto il periodo di operatività della sospensione - Obbligo - Condizioni - Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale - Offerta da parte del locatore - Necessità

Con riferimento all’art. 7 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61 (che dispone, nel primo comma, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione alla scadenza del periodo transitorio in relazione alle locazioni ad uso diverso dall’abitazione di cui all’art. 27 della L. n. 392/78, sino al 31 dicembre 1989, prevedendo, inoltre, nel secondo comma, che per il periodo di sospensione la somma dovuta ai sensi dell’art. 1591 c.c. è pari all’ultimo canone corrisposto, aumentato del 100%), la percezione , da parte del locatore, dell’aumento del canone è condizionata alla previa offerta, da parte sua ed in favore del conduttore, dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale. Sicché, una volta avvenuta tale offerta, il conduttore, versando in mora nella restituzione della cosa locata, può scegliere se percepire l’indennità e restituire la cosa (così rinunziando agli effetti della sospensione legale del provvedimento di rilascio), oppure rimanere nella detenzione della cosa stessa fino alla cessazione della sospensione legale, corrispondendo al locatore il raddoppio del canone. (C.c., art. 1591; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, art. 7) (1)

    (1) In un primo momento (Cass. 30 marzo 1995, n. 3818, in Arch. civ. 1996, 100 e Cass. 10 dicembre 1998, n. 12419, in questa Rivista 1999, n. 4), la Corte ha ritenuto che il conduttore fosse tenuto, per tutto il periodo di operatività della sospensione, a corrispondere al locatore l’indennità di occupazione, nella misura prevista dal secondo comma del citato art. 7, a nulla rilevando che non gli fosse ancora stata corrisposta, né offerta, l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale. Un secondo orientamento (inaugurato da Cass. 22 gennaio 1999, n. 587, in questa Rivista 1999, 826 e ribadito da Cass. 26 maggio 1999, n. 5098, ivi 200, 603 e Cass. 1 settembre 2000, n. 11491, ibidem, 946), invece, ritiene che, per il periodo di sospensione, nei riguardi dei conduttori titolari di locazioni comportanti contatti diretti con il pubblico l’esecuzione del provvedimento di rilascio è condizionata alla previa corresponsione dell’indennità di avviamento, sicché, in carenza, detti conduttori non dovrebbero il pagamento della somma di cui all’art. 1591 c.c. e della relativa maggiorazione prevista dall’art. 7 D.L. n. 551/89.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I locatori Pioletti citarono in giudizio il conduttore Canu perché fosse condannato a risarcire i danni cagionati all’immobile commerciale locato, nonché a pagare una somma di danaro a titolo di canoni o indennità di locazione. Il tribunale di Sassari accolse la domanda, rilevando: che il Canu per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990 aveva corrisposto ai locatori la somma di lire 8 milioni, mentre ai sensi dell’art. 7 della legge n. 61 del 1989 egli avrebbe dovuto corrispondere un canone doppio nel periodo di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, essendo dunque tenuto al pagamento dell’ulteriore somma di lire 16 milioni; che il conduttore stesso era tenuto a versare ai locatori la somma necessaria per l’integrale ripristino del locale rilasciato in condizioni precarie; che un’ulteriore somma di danaro era dal medesimo dovuta per il valore delle migliorie illegittimamente asportate.

L’appello proposto dal Canu è stato respinto dalla Corte di Cagliari - sez. distaccata di Sassari, la quale, confermando la prima sentenza:

  1. ha respinto l’eccezione pregiudiziale di nullità degli atti istruttori compiuti nel primo grado del giudizio conseguente al tardivo mutamento del rito senza concessione del termine per l’eventuale integrazione degli atti introduttivi (in particolare il giudice ha ritenuto che siffatto vizio del procedimento non è di per sé motivo di nullità ma può diventarlo solo nel caso in cui ne siano derivati pregiudizi o limitazioni al diritto di difesa; i quali, nel caso in esame, non erano ravvisabili);

  2. ha respinto le doglianze relative alla condanna al pagamento delle somme necessarie per il ripristino dei locali e di quelle corrispondenti al valore delle migliorie illegittimamente asportate (ritenendo che gli accertamenti del merito avevano dimostrato la fondatezza delle relative pretese);

  3. circa la pretesa del doppio del canone per il periodo di sospensione legale dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile, ha dato atto dell’esistenza di due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità ed ha accolto quello secondo cui, ai fini della corresponsione del menzionato aumento del canone nella misura delPage 40 100%, è irrilevante la circostanza che sia stata preventivamente offerta e corrisposta l’indennità per la perdita di avviamento commerciale (ritenendo che le disposizioni contenute nell’art. 7 della legge n. 61 del 1989 e nell’art. 34 della legge n. 392 del 1978 operano sotto diversi profili che non si trovano in reciproco conflitto ed imporre al locatore l’anticipato versamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento senza poter ottenere in cambio la disponibilità dell’immobile di fatto vanificherebbe il compenso patrimoniale che la prima delle menzionate disposizioni intende accordargli).

    Gli eredi del Canu, frattanto defunto, propongono ricorso per la cassazione della sentenza d’appello mediante quattro motivi. Rispondono con controricorso gli intimati Pioletti. Accogliendo l’istanza di questi ultimi, il Primo Presidente ha disposto la rimessione della causa alle sezioni unite della S.C.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.1. I primi tre motivi del ricorso. Infondato è il primo motivo con il quale i ricorrenti denunziano la nullità della sentenza perché sul dispositivo compare il nome di un giudice (dr. Auzzas), originariamente astenutosi, “interlineato” e sostituito con il nome di un altro giudice (dr. Diez). Dalla circostanza deducono: che il primo giudice abbia illegittimamente partecipato alla decisione; che, riguardo alla composizione del collegio, vi sia contrasto tra il dispositivo e la sentenza; che, anche a voler considerare quello in questione un mero errore materiale, non sarebbe stata seguita la prescritta procedura.

    Nella specie non è ravvisabile né un’ipotesi di nullità, né la violazione del procedimento per la correzione dell’errore materiale. Così come esposto dagli stessi ricorrenti, nella redazione del dispositivo vi è...

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